Esiste un Diritto alla Nullità Matrimoniale? Cinzia Notaro Intervista Raffaele Coppola.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Cinzia Notaro, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione questa intervista con il prof. Raffaele Coppola. Buona lettura e diffusione.

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Esiste un diritto alla nullità matrimoniale? Tra libertà, verità e tutela del vincolo

Un argomento che continua a suscitare grande interesse e interrogativi nel mondo ecclesiale e tra numerosi fedeli è la «Dichiarazione di nullità del matrimonio».

Ne approfondiremo il significato autentico distinguendola dall’idea di un semplice «annullamento» o di un «divorzio cattolico», e affrontando il rapporto tra diritto canonico, verità del sacramento, giustizia e misericordia.

Inoltre toccheremo alcuni temi particolarmente delicati: il fondamento storico e teologico dei tribunali ecclesiastici, la natura della sentenza di nullità, il rapporto tra verità processuale e verità oggettiva del matrimonio, la possibilità di errore umano nelle decisioni giudiziarie, il valore delle testimonianze e le conseguenze morali di eventuali false dichiarazioni o comportamenti fraudolenti, il rapporto tra l’insegnamento evangelico sul perdono, sulla fedeltà e sul sacrificio nell’amore coniugale e la possibilità, prevista dal diritto della Chiesa, di accertare la nullità di un matrimonio e celebrare eventualmente un nuovo matrimonio sacramentale.

È un problema che pone profondi quesiti sul rapporto tra misericordia, verità e tutela dell’indissolubilità del vincolo matrimoniale.

L’intervista nasce dal desiderio di offrire ai lettori un contributo serio e competente su questioni spesso oggetto di semplificazioni e interpretazioni contrastanti.

Risponde il Prof. Raffaele Coppola, Direttore del Centro di Ricerca «Renato Baccari» per lo studio del Diritto Canonico e del Diritto Ecclesiastico nell’orizzonte europeo, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro». Avvocato del Tribunale della Rota Romana, ex Summi Pontificis Ioannis Pauli II rescripto. Avvocato della Curia Romana. Patrocinante nella Cassazione Vaticana.

Prof. Coppola, molti continuano a parlare di «annullamento del matrimonio». Qual è la differenza, sul piano giuridico e teologico, tra un annullamento e una dichiarazione di nullità? Quando un matrimonio può dirsi realmente nullo e quando, invece, si tratta semplicemente di un matrimonio fallito?

Sul piano giuridico e teologico: l’annullamento implica l’atto di cancellare, privare di effetti o sciogliere un vincolo che fino a quel momento esisteva ed era valido. La dichiarazione di nullità, invece, è un atto meramente dichiarativo: il Tribunale nulla cancella, ma accerta che il vincolo non è mai sorto per la mancanza di un elemento essenziale al momento della celebrazione.

Matrimonio nullo vs. matrimonio fallito: un matrimonio è realmente nullo quando, fin dal momento del «sì», esisteva un vizio del consenso (es. esclusione dell’indissolubilità o dei figli), un impedimento non dispensato (es. consanguineità) o un difetto della forma canonica. Oggi i vizi o il difetto di consenso coprono la maggior parte delle cause di nullità del matrimonio canonico. Un matrimonio fallito, invece, è un vincolo che è nato validamente (cioè costituito davanti a Dio), ma che nel corso del tempo è andato incontro a crisi, rotture, allontanamenti o infedeltà. Il fallimento umano e affettivo non cancella la realtà sacramentale del vincolo.

La dichiarazione di nullità è un atto che crea una nuova situazione giuridica oppure è un giudizio che si limita ad accertare una realtà già esistente? In altre parole, il Tribunale ecclesiastico «rende» nullo un matrimonio oppure riconosce che quel matrimonio, fin dall’origine, non è mai stato validamente costituito?

La sentenza di nullità matrimoniale non è un atto costitutivo, ma un giudizio dichiarativo. Il Tribunale ecclesiastico non «rende» nullo il matrimonio e non ha il potere di sciogliere un matrimonio rato e consumato. Il giudice si limita a riconoscere una realtà già esistente, dichiarando che quel matrimonio, fin dall’origine (ab initio), non è mai stato validamente costituito per via di un vizio originario.

Molti fedeli identificano ancora la dichiarazione di nullità con una sorta di «divorzio cattolico». Qual è, invece, la differenza sostanziale tra una dichiarazione di nullità e il divorzio civile? Quali equivoci sarebbe importante chiarire?

Il divorzio civile agisce su un matrimonio presupposto come valido e ne decreta lo scioglimento con effetti ex nunc (da quel momento in poi) a causa di vicende successive. La dichiarazione di nullità canonica constata che il sacramento non è mai esistito con effetti ex tunc (dall’inizio).

Equivoci da chiarire: il «divorzio cattolico» non esiste, salvo addentrarsi in alcuni casi rarissimi (matrimonio rato e non consumato, privilegio paolino, privilegio petrino). La Chiesa non scioglie ciò che Dio ha unito (Matteo 19,6). Con la nullità, la Chiesa dichiara semplicemente che quel legame non era sorto davanti a Dio perché mancavano le condizioni minime per la validità del sacramento. Inoltre, la nullità canonica non rende i figli «illegittimi» (il diritto canonico e il diritto civile tutelano i figli nati da un matrimonio «putativo»).

Da dove nasce storicamente il Tribunale ecclesiastico competente a giudicare le cause matrimoniali? Qual è il suo fondamento biblico e teologico? Si tratta di un’istituzione che affonda le proprie radici nella Sacra Scrittura oppure di uno sviluppo del diritto della Chiesa maturato nel corso dei secoli?

Fondamento biblico e teologico: i Tribunali ecclesiastici radicano il proprio potere in quello di «legare e sciogliere» conferito da Cristo alla Chiesa (Matteo 16,19; 18,18) e nell’esigenza di custodire la verità dei Sacramenti. Già San Paolo nella Prima Lettera ai Corinzi (1Cor 6,1-6) esorta i cristiani a non portare le loro dispute davanti ai Tribunali pagani, ma a giudicarle all’interno della comunità ecclesiale.

Sviluppo storico: la struttura formale dei Tribunali ecclesiastici è il frutto di uno sviluppo secolare del diritto della Chiesa (maturato specialmente nel Medioevo e codificato nel tempo fino ai Codici del 1917 e del 1983). La Chiesa ha dovuto strutturare un vero processo a carattere propriamente giuridico per evitare l’arbitrio e garantire che l’accertamento della verità del vincolo avvenisse con la massima giustizia e imparzialità, nonostante le cadute e gli errori umani. «Angeli non sumus» in qualsiasi ambito dell’agire in hoc mundo.

Dopo la riforma del processo matrimoniale voluta da Papa Francesco, alcuni hanno sostenuto che ottenere una dichiarazione di nullità sia diventato molto più semplice. È davvero così oppure si tratta di una percezione non corrispondente alla realtà del diritto canonico?

La riforma di Papa Francesco del 2015 non ha reso più facile l’intrapresa di una causa di nullità in termini di aperture non consentite dalla legge divina, ma ha reso il processo più rapido, snello ed economico. La riforma ha abolito l’obbligo della doppia sentenza conforme e ha introdotto il processus brevior davanti al Vescovo per i casi in cui la nullità sia evidente e richiesta da entrambe le parti. Tuttavia i criteri sostanziali di nullità (i motivi) sono rimasti esattamente gli stessi. Non c’è stato alcun cedimento dottrinale; è stata semplicemente snellita la procedura per non gravare i fedeli con lungaggini burocratiche.

Poiché i giudici ecclesiastici, come ogni giudice, operano sulla base delle prove e delle testimonianze, è possibile che un Tribunale dichiari nullo un matrimonio che, davanti a Dio, era in realtà valido? Come si concilia l’autorità della sentenza con la possibilità di un errore umano?

Sì, essendo i giudici degli uomini, è in teoria e in pratica possibile che un Tribunale dichiari nullo un matrimonio che davanti a Dio era valido (o viceversa). La Chiesa non gode dell’infallibilità nei giudizi su fatti specifici. L’autorità della sentenza si concilia con la fragilità umana attraverso il principio della buona fede e l’obbligo di giudicare secondo gli atti e le prove (iuxta alligata et probata). Se il giudice sbaglia, nonostante abbia seguito le regole con coscienza retta, l’errore non è imputabile, ma la verità oggettiva davanti a Dio resta immutata.

Nel processo canonico il giudice è chiamato a raggiungere la cosiddetta «certezza morale», non una certezza assoluta, che appartiene solo a Dio. Qual è allora il rapporto tra la verità processuale accertata dal Tribunale e la verità oggettiva del sacramento? Possono non coincidere? E, in un simile caso, quale sarebbe la reale situazione dei coniugi davanti a Dio?

La certezza morale è quel grado di certezza che esclude ogni fondato e ragionevole dubbio sul piano prudenziale, pur non essendo un’evidenza matematica assoluta.

Coincidenza e discrepanza: la verità processuale (ciò che emerge da documenti e testimonianze) e la verità oggettiva (la realtà metafisica del sacramento) possono non coincidere se le prove sono state travisate o se sono state nascoste verità decisive.

Situazione dei coniugi davanti a Dio: davanti a Dio vale sempre e solo la verità oggettiva. Se una persona sa in coscienza (e con assoluta certezza oggettiva) che il matrimonio era valido, l’ottenimento di una sentenza di nullità (magari basata su falsità) non cancella né il peccato né la realtà del vincolo agli occhi di Dio.

Il diritto canonico stabilisce che il matrimonio gode del favor matrimonii, cioè della presunzione di validità fino a prova contraria. Ritiene che questo principio sia oggi pienamente applicato nella prassi dei Tribunali ecclesiastici? Oppure esiste il rischio che, almeno in alcuni casi, si cerchino elementi di nullità là dove il diritto chiederebbe anzitutto di tutelare la presunzione di validità del vincolo?

Il canone 1060 CIC stabilisce lapidariamente che il matrimonio gode del favore del diritto. Riporteremo più avanti e in extenso la norma.

Nella prassi attuale, c’è il rischio che la forte mentalità divorzista della società contemporanea influenzi indirettamente la sensibilità di avvocati e giudici, portando talvolta a una ricerca forzata di elementi di nullità (specialmente nelle incapacità di natura psichica). Tuttavia, la giurisprudenza Rota Romana e della Segnatura Apostolica richiama costantemente i Tribunali locali a una rigorosa osservanza del favor matrimonii, ricordando specialmente che la fragilità umana o l’immaturità non coincidono automaticamente con l’incapacità psicologica a contrarre il matrimonio. Non sempre tuttavia i fatti vanno nella direzione voluta dal diritto.

Quanto è determinante la testimonianza delle parti e dei testimoni nel processo di nullità? Quali strumenti ha il Tribunale per valutare l’attendibilità delle dichiarazioni e scongiurare il rischio di ricostruzioni non veritiere o strumentali?

Le deposizioni delle parti e dei testimoni sono fondamentali specialmente nei vizi del consenso (es. la simulazione) quando l’intenzione era nascosta nell’animo del contraente. Per valutare l’attendibilità e scongiurare strumentalizzazioni, il Tribunale dispone di diversi strumenti:

L’analisi della credibilità intrinseca ed estrinseca del teste (chi è, che rapporto ha con le parti, se è indifferente o di parte);

La ricerca di riscontri oggettivi, lettere, o documenti scritti coevi al tempo delle nozze (le prove tempore insuspecto );

La figura del Difensore del Vincolo, il cui compito istituzionale è proprio quello di proporre argomenti, prove e obiezioni a favore della validità del matrimonio, contrastando le tesi delle parti.

L’ausilio di periti d’ufficio (psicologi e psichiatri) nei casi di incapacità.

Se una dichiarazione di nullità è stata ottenuta attraverso false testimonianze, reticenze, documenti non veritieri o addirittura spergiuro, quale valore ha quella sentenza davanti a Dio? Sul piano canonico è possibile rivederla o impugnarla? E quali sono le conseguenze morali e spirituali per chi ha scientemente ingannato il Tribunale ecclesiastico?

Valore davanti a Dio: quella sentenza non ha alcun valore spirituale o sacramentale. Davanti a Dio il vincolo rimane intatto e chi ha ingannato il Tribunale vive in una situazione oggettiva di peccato grave.

Sul piano canonico: la sentenza non passa mai in «cosa giudicata» in modo assoluto quando si tratta dello stato delle persone. Se emergono prove certe della frode o della falsità dei documenti/testimonianze, la causa può essere riaperta in qualsiasi momento tramite la restitutio in integrum (reintegrazione nello stato precedente). Esiste altresì l’istituto della riproposizione della causa (nova causae propositio) che richiede semplicemente «nuove e gravi prove o argomenti», da presentare entro trenta giorni dalla proposta impugnazione di una sentenza passata in cosa giudicata (can. 1644 CIC).

Conseguenze morali: chi commette spergiuro e inganna il Tribunale ecclesiastico per ottenere la nullità compie un grave peccato contro la verità e contro il sacramento, assumendone la piena responsabilità morale davanti al giudizio divino.

Negli ultimi decenni sono aumentate le cause di nullità fondate su motivazioni di carattere psicologico o sull’incapacità di prestare un valido consenso. Ritiene che il diritto canonico disponga di criteri sufficientemente rigorosi per evitare interpretazioni troppo estensive di queste cause?

Negli ultimi decenni l’applicazione del can. 1095 (specie il num. 3 sull’incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio per cause di natura psichica) è aumentata notevolmente.

Il diritto canonico dispone di criteri rigorosi, definiti soprattutto dal magistero dei Pontefici nei loro discorsi annuali alla Rota Romana. La giurisprudenza rotale specifica chiaramente che non basta una qualsiasi anomalia psicologica, una nevrosi, o una semplice immaturità caratteriale o affettiva, come dir si voglia, per invalidare il matrimonio. Deve trattarsi di una vera e propria patologia o grave psicopatologia che paralizzi la libertà del consenso o l’effettiva capacità di adempiere agli obblighi coniugali al momento delle nozze. L’eventuale interpretazione estensiva è un abuso della prassi, non un difetto del diritto.

Quale ruolo ha la coscienza personale in questo ambito? Se una persona, pur avendo ottenuto una dichiarazione di nullità, fosse intimamente convinta che il proprio matrimonio era valido davanti a Dio, come dovrebbe comportarsi? E, viceversa, se una persona fosse convinta della nullità del proprio matrimonio ma il Tribunale non riuscisse ad accertarla?

La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli si trova solo con Dio.

Se una persona ha la certezza interiore che il matrimonio era valido, nonostante la sentenza di nullità, non può in coscienza contrarre un nuovo matrimonio perché sarebbe per lei un adulterio davanti a Dio.

Se una persona ha la certezza interiore che il matrimonio era nullo ma il Tribunale non è riuscito ad accertarlo per mancanza di prove processuali, sul piano esterno ed ecclesiale deve rispettare la decisione del Tribunale (quindi non può risposarsi in Chiesa). Sul piano interno deve rimettersi con fiducia a Dio, accettando questa situazione come una croce. Può fare riferimento ai percorsi pastorali previsti dall’esortazione apostolica «Amoris Laetitia» per il discernimento in foro interno con un confessore prudente.

Il Tribunale ecclesiastico giudica secondo ciò che può essere provato. Dio, invece, conosce perfettamente il cuore delle persone e la realtà dei fatti. Come si deve comprendere il rapporto tra il giudizio della Chiesa e il giudizio di Dio?

Il giudizio della Chiesa è un giudizio pur sempre umano che cerca, direi e vorrei con timore e tremore, di riflettere la verità divina basandosi su elementi visibili e verificabili. Dio giudica guardando direttamente il cuore e conoscendo la metafisica e assoluta verità dei fatti e degli accadimenti. La Chiesa opera in forza del mandato vicariale di Cristo; pertanto, quando il processo si svolge nella pienezza di verità, il giudizio della Chiesa riflette il giudizio di Dio. Nei casi limite di discrepanza incolpevole, la Chiesa affida i fedeli alla misericordia divina, fermo restando che l’ordine oggettivo della Grazia e della Verità appartiene a Dio.

Nel Vangelo Cristo richiama con forza il perdono, la fedeltà, la capacità di amare anche di fronte al tradimento e alla sofferenza, fino alla logica della croce. Allo stesso tempo, il diritto della Chiesa prevede il processo di dichiarazione di nullità matrimoniale, che può permettere a una persona di celebrare un nuovo matrimonio sacramentale. Come si conciliano queste due dimensioni?

Queste due dimensioni non si escludono, ma si integrano.

La conciliazione: la logica evangelica del perdono e del sacrificio si applica a un matrimonio valido. Se il vincolo esiste, i coniugi sono chiamati a portarne la croce anche nel dolore e nel tradimento, salvo la separazione. Il processo di nullità, invece, interviene a un livello logico precedente: serve a verificare se quella croce e quel vincolo siano mai nati. L’eroismo discendente dalla imitatio Christi non è esigibile sul piano giuridico e neanche su quello morale.

Come si evita che la dichiarazione di nullità venga percepita come una fuga dalla logica evangelica del perdono, del sacrificio e della fedeltà, quasi come un ritorno alla logica del ripudio concesso da Mosè a causa della durezza del cuore, prima della pienezza della grazia portata da Cristo?

Evitare l’idea del «ripudio mosaiico»: la nullità non è una scappatoia dalla durezza del matrimonio o una dispensa concessa per la «durezza del cuore». C’è una differenza ontologica insormontabile tra il rifiutare un legame valido perché è diventato pesante (che sarebbe contrario al Vangelo) e il prendere atto, con l’autorità della Chiesa, che un legame non è mai esistito per la mancanza di verità iniziale. La nullità non premia l’infedeltà, ma ristabilisce la verità della giustizia.

Se dovesse correggere l’idea più diffusa, ma anche più errata, che oggi molti fedeli hanno riguardo alle dichiarazioni di nullità matrimoniale, quale sarebbe?

L’idea più errata da correggere è che la via del Tribunale ecclesiastico sia una sorta di «sanatoria» o un «divorzio per i ricchi o i privilegiati», che cancella il passato con un colpo di spugna giuridico per permettere di rifarsi una vita.

Quale consiglio si sentirebbe di offrire a chi si avvicina a un Tribunale ecclesiastico con il sincero desiderio di conoscere la verità sul proprio matrimonio?

Consiglio di non accostarsi al processo canonico con l’ansia di ottenere un «risultato» a tutti i costi (la sentenza favorevole come diritto o pretesa), ma con lo spirito di chi compie un cammino di verità e di guarigione interiore. Il processo dev’essere visto come un’occasione davanti a Dio per rileggere la propria storia personale, fare luce sulle proprie responsabilità e trovare la pace nella verità, qualunque sia l’esito del giudizio della Chiesa.

 

In chiusura dell’intervista, il prof. Coppola ha voluto richiamare le Allocuzioni alla Rota Romana di Papa Francesco, nelle quali è evidenziato il condiviso ritorno a una maggiore attenzione verso il bonum familiae, considerando – come afferma espressamente il Santo Padre – che «il bene integrale della persona richiede di non restare inerti davanti agli effetti disastrosi che una decisione di nullità matrimoniale può comportare».

Ha quindi aggiunto: «Vanno poi meditate le sue illuminanti parole sui limiti dei poteri e delle funzioni del diritto, specialmente nei confronti dei matrimoni di lunga durata, circa i quali la virtù evangelica della carità deve prevalere sul giuridismo, definito dal Pontefice una sorta di “pelagianesimo legale”».

 

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