Non si Può Votare una Legge Nazionale sul Fine Vita. La Lezione di San Pio V. Matteo Castagna.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Matteo Castagna, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un tema che sta diventando sempre più seguito nell’opinione pubblica. Buona lettura e condivisione.

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NON SI PUO’ VOTARE UNA LEGGE NAZIONALE SUL FINE VITA

di Matteo Castagna

San Pio V (1504-1572), il Papa della Messa (1570) e della Lega Santa che sconfisse i Saraceni a Lepanto (1571), salvando l’Europa dall’islamizzazione, ci dice che nel nostro Paese esistono la legge sul divorzio e sull’aborto perché “tutti i mali del mondo sono dovuti ai cattolici tiepidi”.

Effettivamente, i due referendum, in quella società non ancora completamente secolarizzata, si sarebbero potuti vincere, ma furono la pavidità, l’accidia, la miopia per il potere, il tradimento di clero e laicato cattolico a concedere il trionfo dell’errore morale.

La legge umana (diritto positivo) deve misurarsi con la retta ragione e con la legge naturale. Una votazione può approvare una disposizione civile, ma non rendere moralmente giusto ciò che è ingiusto. 

Perciò, “non si può mai votare sul diritto naturale” perché esiste un limite morale per il legislatore, che non può essere neutrale di fronte a un tema sensibile.

San Tommaso d’Aquino distingue principi fondamentali, conclusioni e determinazioni concrete. Di conseguenza, riconoscere una legge naturale non significa possedere già un programma politico completo. Oggi che la plutocrazia, svuotata di ogni afflato ideale, è ridotta a una scatola vuota da riempire col consenso dato dall’immagine che asseconda i desideri e le mode dei consumatori, non esiste più un orizzonte valoriale che distingua la “destra dalla sinistra”.

Per questo i parlamentari cambiano casacca da Forza Italia al Pd e viceversa. Non esiste più un’etica comunemente riconosciuta come ai tempi di Togliatti e di Almirante, che, pur da presupposti diretti, non avrebbero mai messo in discussione le colonne della civiltà, a partire dalla famiglia, quindi la vita.

Pierpaolo Pasolini stesso, citato a sproposito dalla propaganda, era contrario all’aborto. Troppo intelligente per essere a favore. La Politica detiene uno spazio reale: stabilire in quale modo punire un illecito è proprio un esempio tomista di determinazione affidata alla legge umana. Non tutto è deciso immediatamente dal principio generale. 

Il Codice di Diritto canonico Pio Benedettino del 1917 contiene richiami al diritto divino naturale e positivo. Il catechismo insegna i doveri morali; i manuali ne sviluppano l’analisi. Questi testi sono fondamentali nella pienezza dell’armonia tra fede e ragione. Quindi valgono sia per i credenti che per i non credenti, come sempre è stato, fino al 1968, che ha messo in discussione tutto senza concludere niente di buono.

San Pio X collega l’autorità civile al bene comune, ma esclude che l’obbedienza possa essere richiesta contro la legge di Dio. Questo limite non equivale a una giustificazione indiscriminata di qualsiasi forma di resistenza. 

  1. Cinque concetti da non confondere:

La ricostruzione seguente segue soprattutto il quadro di San Tommaso, Summa Theologiae, I-II, questioni 90-96. Per lui la legge non è anzitutto una manifestazione di forza: è un ordinamento della ragione, rivolto al bene comune, promulgato da chi ha cura della comunità. 

Il concetto è il significato essenziale e la distinzione decisiva.

La Legge eterna è la sapienza divina in quanto ordina e governa la creazione. Non è un codice promulgato da un’autorità umana e non dipende dalle decisioni dello Stato. 

La Legge naturale è la partecipazione della creatura razionale alla legge eterna: l’ordine morale che la ragione può riconoscere nella natura e nei fini umani. “Naturale” non significa semplicemente spontaneo, istintivo o statisticamente frequente. Il riferimento è alla creatura razionale e al suo bene. 

Il Diritto naturale, nell’uso generale, è l’insieme delle esigenze di giustizia fondate sulla legge naturale. In un uso più preciso, diventa ciò che è dovuto secondo natura nei rapporti tra persone. Non coincide soltanto con i “diritti soggettivi”: comprende anche doveri e rapporti oggettivamente giusti. Qui l’espressione è usata prevalentemente nel primo senso.

La Legge divina positiva è la legge data da Dio, mediante una particolare manifestazione della sua volontà, non semplicemente conosciuta attraverso la ragione naturale. “Positiva” significa posta o promulgata. Non significa necessariamente “umana”. La rivelazione può anche confermare precetti già conoscibili naturalmente. 

Il Diritto positivo umano è costituito dalle norme stabilite dall’autorità umana per ordinare concretamente la vita comune. Non è superfluo: determina ciò che il principio naturale lascia aperto. La sua giustificazione morale richiede retta ragione e bene comune. 

La distinzione più importante è questa: tutta la legge naturale ha Dio come fondamento, ma non tutta la conoscenza della legge naturale richiede una rivelazione. San Tommaso la chiama partecipazione della legge eterna nella creatura razionale. Distingue poi questa partecipazione dalla legge divina appositamente data all’uomo. 

Non bisogna nemmeno identificare ius divinum e ius naturale. Il Codex distingue espressamente diritto divino “naturale” e “positivo”: la seconda categoria non è riducibile alla prima. 

  1. Che cosa significa davvero “non si vota”

La formula non viene qui attribuita letteralmente né a Tommaso né a Pio X né al Codice del 1917. È una sintesi polemica, di una tesi più precisa: il consenso politico non è la causa ultima della bontà morale di un comportamento.

Il fondamento tomista si trova in I-II, q. 95, a. 2. Nella traduzione inglese dei domenicani, consultabile nell’edizione digitale di New Advent, si legge: “Ogni legge umana possiede tanto della natura della legge quanto deriva dalla legge naturale”. Subito dopo Tommaso qualifica la deviazione da essa come una ”perversion of law”, una corruzione della legge. 

Il ragionamento è semplice. Se la giustizia dipendesse interamente dalla decisione del legislatore, non rimarrebbe un criterio morale superiore con cui giudicare quella decisione. Per San Tommaso, il legislatore deve rispondere a una misura che non produce egli stesso: la retta ragione e, anzitutto, la legge naturale. Da qui la distinzione tra due piani: sul piano giuridico positivo, una disposizione può essere approvata, applicata e riconosciuta dall’ordinamento. Sul piano morale, il fatto che sia approvata non dimostra che sia giusta. La formula tomista della “corruzione della legge” giudica precisamente questo difetto morale; non descrive automaticamente tutti gli effetti che la disposizione conserva in un determinato ordinamento. 

Non si tratta, peraltro, di una tesi diretta esclusivamente contro il voto democratico. Il medesimo limite vale per il comando di un singolo governante. San Tommaso riconosce che fare la legge può spettare all’intero popolo oppure a una persona pubblica che ne abbia cura: il problema è la giustizia della deliberazione, non il fatto stesso che si deliberi. 

La formulazione meno equivoca è dunque: si votano le leggi umane; non si rende giusto l’ingiusto semplicemente votandolo.

  1. Tommaso: principi immutabili, conclusioni e scelte concrete

La legge naturale non va immaginata come un testo legislativo dal quale sia possibile ricavare meccanicamente ogni decisione amministrativa o politica. San Tommaso distingue precetti generalissimi e precetti secondari, che sono conclusioni più determinate dei primi. 

Quale spazio rimane alla deliberazione? I Primi principi costituiscono il fondamento immutabile dell’ordine morale. Si possono spiegare e difendere; la loro verità non viene creata dal voto.

Conclusioni secondarie derivano dai principi, ma richiedono ragionamento e considerazione delle circostanze. Tommaso distingue la stabilità dei primi principi dalla condizione delle conclusioni più particolari. Occorre discutere se il ragionamento sia corretto e se la regola sia effettivamente applicabile al caso. Le Determinazioni positive precisano ciò che il principio generale non stabilisce da solo. 

Il legislatore sceglie tra modalità diverse, purché ragionevoli e ordinate al bene comune. L’esempio di Tommaso è particolarmente chiaro: la legge naturale richiede che il colpevole sia punito; che sia punito in questo oppure in quel modo è una determinazione della legge umana, I-II, q. 95, a. 2. 

Questo esempio mostra perché lo slogan non può significare “non si discute sulle sanzioni”. Proprio la scelta della sanzione richiede valutazioni ulteriori: il principio non contiene già, da solo, tutta la disciplina positiva. Allo stesso modo, quanto più una conclusione politica è remota rispetto ai primi principi, tanto meno è corretto presentarla come una loro traduzione immediata e indiscutibile. Quest’ultima è una conseguenza della distinzione tomista, non una citazione letterale. 

Occorre inoltre distinguere immutabilità della verità morale e possibilità di errore nella sua conoscenza. Il fatto che una norma sia naturale non significa che ogni persona ne riconosca sempre correttamente tutte le conseguenze. Davis, riprendendo la tradizione tomista, distingue i principi generali dai precetti secondari, dei quali può oscurarsi la conoscenza. 

Un ulteriore limite riguarda il rapporto fra peccato e divieto civile. Tommaso afferma che la legge umana non può punire o proibire ogni azione cattiva: tentando di eliminare tutti i mali potrebbe sopprimere anche molti beni e ostacolare il bene comune, I-II, q. 91, a. 4. 

Tollerare giuridicamente non equivale, quindi, ad approvare moralmente. La prudenza legislativa deve considerare anche ciò che una comunità può effettivamente ordinare e reprimere senza produrre mali ulteriori.

  1. Il Codice del 1917: un richiamo preciso!

Il Codex Iuris Canonici del 1917 non offre una trattazione sistematica della legge naturale paragonabile alle questioni della Summa. Va usato per ciò che contiene: disposizioni canoniche nelle quali il diritto naturale o divino opera come presupposto o limite. Un riferimento direttamente pertinente e verificato è il can. 1509, n. 1: “Praescriptioni obnoxia non sunt: 1. Quae sunt iuris divini sive naturalis sive positivi”. Traduzione: “Non sono soggette a prescrizione: 1. le cose che appartengono al diritto divino, sia naturale sia positivo”.

Qui praescriptio è un istituto giuridico: non significa “precetto” o “comando”. Il canone sottrae alla prescrizione ciò che appartiene al diritto divino. La sua pertinenza consiste soprattutto nella distinzione esplicita fra diritto divino naturale e diritto divino positivo. (Acta Apostolicae Sedis 9, parte II, 1917, pp. 11-521). 

  1. Pio X: comandamenti, autorità e limite dell’obbedienza

Il testo primario consultato è il Compendio della dottrina cristiana prescritto da Sua Santità Papa Pio X alle diocesi della provincia di Roma, Roma, Tipografia Vaticana, 1905, nella sezione denominata Catechismo maggiore, riprodotta dalla Biblioteca Clerus. I comandamenti sono impressi nell’uomo e poi promulgati. 

Nella parte sui comandamenti, alla domanda: “Perché i comandamenti di Dio hanno questo nome?” la risposta afferma che Dio: “li ha impressi nell’anima di ogni uomo”. La medesima risposta aggiunge la promulgazione sul Sinai e la conferma di Gesù Cristo. 

Il passo è importante perché tiene insieme due aspetti diversi: un ordine morale presente nell’uomo e la sua promulgazione nella storia della rivelazione. Non va però trasformato in una definizione scolastica completa della legge naturale, né nell’affermazione che ogni elemento della disciplina biblica sia indistintamente conoscibile attraverso la sola ragione.

Domanda 407: l’autorità è ordinata al bene comune. Nella parte sui comandamenti che riguardano il prossimo, capo III, § 1, “Del quarto comandamento”, si legge: 407. D. “Donde viene alla società civile l’autorità che la governa?” R. “L’autorità che governa la società civile viene da Dio, che la vuole costituita a bene comune”. 

L’autorità non è presentata come una volontà assoluta: è riferita a un fine, che è solo il bene comune. Questa connessione spiega sia il dovere ordinario di obbedienza sia la possibilità di giudicare moralmente il comando. Domanda 409: il comando civile non supera la legge di Dio 409. D. “Si debbono rispettare tutte le leggi che sono imposte dall’autorità civile?”  R. “Si debbono rispettare tutte le leggi che l’autorità civile impone, purché esse non siano contrarie alla legge di Dio, secondo il comando e l’esempio di nostro Signor Gesù Cristo”. 

Il limite è esplicito: il dovere di obbedire non rende moralmente lecito ciò che è contrario alla legge di Dio. 

  1. Legge ingiusta, coscienza e resistenza: le distinzioni necessarie

La coscienza non va confusa con una seconda autorità legislativa capace di rendere buono ciò che la legge civile non può rendere buono. Nel ragionamento qui ricostruito, essa è chiamata a riconoscere un obbligo morale, non a produrlo con una preferenza personale. Bisogna poi separare tre questioni che spesso lo slogan sovrappone: la giustizia della norma, la liceità dell’atto comandato e la prudenza della risposta. Dire che una legge è ingiusta non basta ancora a descrivere tutte le circostanze dell’azione possibile.

D’altra parte, il criterio del bene comune non può essere cancellato proprio quando si giudica una legge: esso appartiene alla definizione tomista della legge e alla spiegazione catechistica dell’autorità civile. La distinzione fra proibire un male e tollerarlo giuridicamente impone inoltre di considerare gli effetti delle diverse scelte. 

Queste sono distinzioni morali generali, non indicazioni sul comportamento legalmente richiesto o consentito in un ordinamento contemporaneo.

  1. Sintesi: un limite al potere, non la fine della politica

San Tommaso d’Aquino offre la struttura del ragionamento: legge come ordine razionale al bene comune, derivazione della legge umana dalla naturale e spazio delle determinazioni. Il Codice del 1917 presuppone la distinzione fra diritto divino naturale e positivo in una disposizione tecnica. San Pio X traduce il problema in termini catechistici: autorità per il bene comune e obbedienza entro il limite della legge di Dio. I manuali sviluppano gli obblighi morali del popolo, del legislatore e della coscienza. 

La tensione apparente si risolve distinguendo fondamento, conoscenza e applicazione. Il fondamento non dipende dalla volontà politica; la conoscenza umana può essere incompleta; l’applicazione richiede ragionamento e prudenza. Perciò l’immutabilità dei principi non elimina la discussione sulle conclusioni remote, sulle circostanze e sulle sanzioni. 

In parole semplici: la natura razionale creata da Dio offre una misura del bene che precede lo Stato e vincola anche chi governa. La ragione ne riconosce almeno i principi fondamentali; la legge positiva deve tradurli in ordinamenti concreti, senza contraddirli. Una maggioranza può decidere quale disposizione approvare, ma non può, per il solo fatto di approvarla, mutare l’ingiustizia in giustizia. 

La formula più completa è dunque: non si vota per creare la verità morale; si deve invece deliberare, anche mediante il voto, per dare al bene comune una disciplina concreta, ragionevole e giusta. Sul fine vita, il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, con 10 emendamenti, tutti approvati, ha cercato di rendere quasi del tutto, se non completamente impossibile la sua applicazione pratica.

Occorre dirlo per evitare confusione. Evidenziamo che nel centrodestra non c’è un orizzonte valoriale comune sui temi morali, ma uno sbandamento a sinistra sui temi della vita, dal concepimento alla fine naturale e, in generale, dell’ordine naturale, che coincide con quello tradizionale.

Questo è il nocciolo del problema, sul quale il mondo cattolico deve interrogarsi, senza essere tiepido, altrimenti vince il male, come diceva il grande San Pio V. 

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