I Pericoli per la Libertà del DDL Antisemitismo. L’Odio non è la Critica. Curzio Nitoglia a Cinzia Notaro.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Cinzia Notaro, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione questa intervista di don Curzio Nitoglia sullo scellerato Disegno di Legge che vuole mettere il bavaglio sotto il pretesto dell’antisemitismo, a ogni critica nei confronti di Israele e delle sue politiche di pulizia etnica e annessione in Cisgiordania e a Gaza. Buona lettura e condivisione.

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INTERVISTA SUL “DDL 1004” DEL 2026

CON DON CURZIO NITOGLIA

Don Curzio Nitoglia è un sacerdote cattolico nato a Roma nel 1957, ha studiato filosofia all’Università “La Sapienza” di Roma con Augusto Del Noce nel 1976/’77 e ha compiuto la propria formazione sacerdotale a partire dal 1978, presso il seminario di Écône, in Svizzera, venendo ordinato sacerdote nel 1984.

Nel corso della sua attività si è occupato in particolare di filosofia, teologia, storia della Chiesa e pure del rapporto tra cristianesimo ed ebraismo, soprattutto dal punto di vista teologico.

Autore di numerosi saggi e volumi, ha dedicato una parte significativa dei suoi studi anche alla questione ebraica (studiata principalmente dal punto di vista teologico), all’antisemitismo, al sionismo, al rapporto tra Chiesa ed ebraismo e al significato della dichiarazione “Nostra aetate” del Concilio Vaticano II.

Tra le sue opere figurano “Dalla Sinagoga alla Chiesa”, “Sionismo e Fondamentalismo. Dalla shoah allo Stato d’Israele”, “Dal giudaismo rabbinico al giudeo-americanismo”, “Per padre il diavolo. Introduzione al Problema ebraico” e diversi lavori dedicati alla filosofia tomistica: “Commento alle XXIV Tesi del Tomismo”. Dirige attualmente il quindicinale antimodernista, che esce dal 6 gennaio 1975, “sì sì no no”, si può leggere anche sul portale web: www.sisinono.org e può essere consultato sul portale web o richiesto come cartaceo scrivendo a: sisinono@tiscali.it .

È proprio alla luce di questo percorso di studi che abbiamo incontrato don Curzio Nitoglia per approfondire il dibattito sul DDL 1004 sull’antisemitismo, approvato dal Senato nel marzo 2026 e all’esame della Camera dei Deputati nell’ottobre dello stesso anno, che ha suscitato interrogativi di carattere politico, giuridico, storico, filosofico e religioso.

Domanda: Don Nitoglia, perché il DDL 1004 rappresenta, secondo lei, una questione particolarmente importante per il dibattito civile e religioso?

Risposta: Secondo la prospettiva esposta nel mio articolo (che avete pubblicato qualche giorno fa, intitolato: “Il DDL sull’antisemitismo del 2026”), il problema fondamentale riguarda il modo in cui viene definito l’antisemitismo e le possibili conseguenze di una definizione che non sarebbe sufficientemente precisa.

La questione coinvolge quindi non soltanto la condanna dell’odio e della violenza, che devono essere contrastati, ma anche la libertà di critica, di ricerca storica e di discussione filosofica e teologica.

Domanda: Lei parte nel suo articolo dalla distinzione tra “odio di malevolenza” e “odio di inimicizia”. Può spiegare questa distinzione?

Risposta: Nella terminologia teologica (richiamata nell’articolo succitato), l’«odio di malevolenza» consiste nel desiderare il male di una persona, compresa la sua dannazione, e viene considerato illecito. L’«odio di inimicizia» viene invece presentato come “prendere distanza, separarsi, rifiutare e combattere l’errore e ciò che viene considerato contrario a Dio”, purché si faccia attraverso mezzi leciti e, anche – come extrema ratio – sul piano fisico, ma soltanto nei limiti della legittima difesa.

Domanda: Quale significato attribuisce all’espressione “Vim vi repellere licet”?

Risposta: «Vim vi repellere licet» significa che “è lecito respingere la forza con la forza”, ma soltanto quando si tratta di una legittima difesa contro un’aggressione ingiusta. Non significa affatto che sia lecito usare indiscriminatamente la violenza e specialmente per aggredire l’innocente.

Questo principio è molto antico e viene richiamato nel “Digesto di Giustiniano” (553 d. C.). Lo ritroviamo poi anche nella legislazione italiana, in particolare nell’articolo 52 del “Codice penale” (rivisto l’ultima volta nel 2019), che disciplina la legittima difesa. Anche san Tommaso d’Aquino affronta il problema nella “Somma Teologica”.

Dunque, bisogna distinguere con molta precisione tra la violenza ingiusta, che non è lecita, e l’uso della forza necessario per respingere un’aggressione ingiusta. La legittima difesa non è odio né violenza arbitraria: è la reazione proporzionata e necessaria contro chi aggredisce ingiustamente l’innocente.

Domanda: Come interpreta, in questo contesto, le parole evangeliche «Chi non odia suo padre, sua madre, sua moglie, i suoi figli non è degno di Me»?

Risposta: Il verbo “odiare” nella Bibbia non deve essere inteso nel significato moderno di desiderare il male di una persona. Può indicare soprattutto separazione, distacco o preferenza assoluta per Dio rispetto ai legami terreni.

Domanda: Venendo al DDL 1004, quali sono i tre pilastri che lei individua?

Risposta: A mio giudizio, possiamo individuare tre aspetti fondamentali. Il primo pilastro riguarda la definizione stessa di antisemitismo; il secondo riguarda la strategia che lo Stato italiano intende adottare per contrastare questo fenomeno; il terzo riguarda le conseguenze giuridiche e penali che possono derivare dall’applicazione della normativa. A questi tre aspetti se ne aggiunge un altro (chiamato “clausola” nel testo del DDL) che considero particolarmente delicato: quella della libertà di critica nei confronti della politica e delle decisioni del Governo israeliano.

Domanda: Qual è la definizione di antisemitismo che viene adottata dal DDL 1004 nel suo primo pilastro?

Risposta: La formulazione richiamata nel DDL è quella secondo cui l’antisemitismo sarebbe «una certa percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio nei loro confronti». Io considero molto importante soffermarsi attentamente proprio sulle parole utilizzate, perché quando si introduce una definizione in una legge bisogna fare in modo che essa sia il più possibile precisa e delimitata.

Inoltre, il termine “antisemitismo”, è utilizzato non correttamente nel DDL 1004; in cui indica solo l’odio verso gli ebrei; infatti, anche gli arabi sono semiti, perché figli di Sem, in quanto discendenti da Ismaele figlio di Abramo e di Agar (Genesi, XVI, 11-15). Dunque, il termine “antisemitismo” in senso stretto significa “odio verso arabi ed ebrei”. Il fatto che i palestinesi vengano accusati di “antisemitismo”, perciò, è una “contraddizione nei termini”; ossia un semita che odia il … semita …

Domanda: Perché lei considera problematica questa definizione?

Risposta: Il punto che mi preoccupa maggiormente è l’espressione «una certa percezione». Che cosa significa esattamente? Una definizione, per sua natura, dovrebbe delimitare (dal latino “de/finire”) con precisione ciò di cui si parla. Se invece si utilizzano espressioni generiche o indefinite, si corre il rischio che esse possano essere interpretate in modi differenti e dar luogo a equivoci.

Abbiamo visto che anche gli arabi sono semiti (Genesi, XVI, 11-15); quindi, il Decreto di Legge contro l’antisemitismo dovrebbe includere anche l’odio verso gli arabi, ma così non è … per la “dispar/condicio”.

La filosofia aristotelico-tomistica insegna proprio questo: definire significa “stabilire i confini di una realtà, dire che cosa essa sia e distinguerla da ciò che non è”. Se una definizione rimane vaga, non svolge pienamente la funzione che dovrebbe avere.

Domanda: Che cosa significa “definire” secondo la filosofia aristotelico-tomistica?

Risposta: Definire significa “indicare ciò che cosa una realtà è, stabilendone i confini, distinguerla da tutte le altre”. Aristotele e san Tommaso spiegano che “una definizione autentica deve individuare l’essenza di un oggetto o almeno gli elementi essenziali che distinguono una cosa da un’altra”.

L’esempio classico è quello dell’uomo: l’uomo è un «animale razionale». «Animale» indica il genere, mentre «razionale» indica la differenza specifica. In questo modo si delimita precisamente ciò che si vuole definire: l’essere umano e lo si distingue da Dio e dall’angelo (ai quali manca l’essere “animale”); inoltre dal cane, dalla pianta e dal sasso (ai quali manca la “razionalità”).

Domanda: Quali caratteristiche dovrebbe avere una buona definizione?

Risposta: Una buona definizione deve essere precisa, delimitata, non vaga e non ambigua. Deve contenere ciò che è essenziale e non perdersi in elementi secondari. In altre parole, deve permettere di capire con chiarezza che cosa una cosa sia e, contemporaneamente, che cosa essa non sia.

È proprio questo che intendo quando richiamo il significato etimologico di «de/finire»: porre dei confini, de/limitare.

Domanda: Il secondo pilastro del DDL 1004 riguarda la strategia nazionale contro l’antisemitismo. Che cosa prevede?

Risposta: Uno degli aspetti considerati dal DDL 1004 è il monitoraggio dei fenomeni di odio presenti soprattutto nella rete di Internet. Ora, se parliamo di monitorare l’incitamento alla violenza, alle aggressioni e alla persecuzione, non vedo in questo nulla di illecito. Lo Stato ha certamente il dovere di impedire la violenza e di tutelare le persone innocenti.

Tuttavia, la questione che suscita maggiore perplessità nasce nel momento in cui il concetto di essere “anti / contro” viene esteso fino a comprendere opinioni, interpretazioni storiche, discussioni filosofiche/teologiche o critiche politiche che non costituiscono incitamento alla violenza.

Domanda: Lei considera legittimo monitorare i fenomeni di odio presenti sulla “rete”?

Risposta: Certamente. Se una persona incita concretamente alla violenza contro qualcuno, tramite i “social”, lo Stato deve intervenire. Non possiamo confondere la libertà di espressione con il diritto di aggredire un’altra persona.

Inoltre, la distinzione che ritengo necessaria è pure un’altra: una cosa è l’incitamento alla violenza, un’altra è un’opinione, una ricerca storica o una critica politica. Non tutto ciò che è sgradito, politicamente o teologicamente “scorretto”, oppure controverso può essere automaticamente trasformato in un comportamento penalmente perseguibile.

Domanda: Il terzo pilastro riguarda le conseguenze penali. Il DDL introduce nuovi reati?

Risposta: Qui bisogna procedere con molta attenzione e distinguere ciò che effettivamente prevede il testo legislativo dalle interpretazioni che possono essere date delle sue conseguenze. La mia preoccupazione riguarda soprattutto l’applicazione concreta di determinate definizioni e di determinati esempi.

Il problema, infatti, non è soltanto chiedersi quale nuovo articolo del “Codice penale” venga formalmente introdotto in aggiunta alla “Legge Mancino del 1993”. Bisogna anche domandarsi quali comportamenti potrebbero essere interpretati come antisemitismo e quali conseguenze potrebbero derivarne.

Domanda: E per quanto riguarda la libertà di critica nei confronti del Governo israeliano?

Risposta: La critica a un Governo (sia di destra: per esempio, Netanyahu sia di sinistra: ad esempio, Rabin) deve rimanere distinta dall’odio nei confronti di un popolo o di una religione. Io devo poter criticare una decisione del Governo di Israele, come posso criticare una decisione del Governo italiano (Meloni e Berlusconi o Draghi e Conte …), francese o di qualsiasi altro Paese.

Criticare una legge, una scelta militare, una politica estera o una decisione di un Governo non significa necessariamente nutrire odio verso le persone appartenenti a quella popolazione o a quella religione rappresentate dal quel Governo.

Domanda: Qual è, secondo lei, la differenza tra criticare il Governo di Israele e manifestare odio contro gli ebrei?

Risposta: La differenza sta innanzitutto nell’oggetto della critica. Se critico una decisione politica, sto giudicando un atto politico. Se invece attacco con violenza una persona soltanto perché è nata ebrea, incito alla violenza contro gli ebrei in quanto tali, siamo davanti a un’altra realtà.

Questa distinzione deve essere mantenuta con grande chiarezza, proprio per evitare che la legittima critica politica venga confusa con l’odio antiebraico.

Domanda: Arriviamo agli esempi concreti di antisemitismo. Perché li considera così importanti?

Risposta: Perché gli esempi permettono di capire come una definizione teorica venga applicata nella realtà. Una definizione può sembrare innocua finché rimane astratta; quando però viene applicata a casi concreti, possiamo comprendere quali siano effettivamente i suoi confini.

Per questo considero molto importante esaminare uno per uno gli esempi indicati, senza fermarsi soltanto alla formulazione generale.

Domanda: Qual è il primo esempio di odio antisemita che lei affronta?

Risposta: Il primo è l’incitamento alla violenza. Su questo punto vorrei essere molto chiaro: non è lecito incitare alla violenza ingiusta contro nessuno, siano ebrei siano palestinesi. La violenza ingiusta non può essere giustificata.

Un punto del DDL del 2026 che lascia perplessi è il fatto di condannare ogni critica agli israeliani, proprio quando stanno perpetrando (almeno del 2024) un genocidio nei confronti dei palestinesi, libanesi e iraniani.

Diverso è il caso della legittima difesa. Quando una persona viene ingiustamente aggredita, è lecito respingere l’aggressione nei limiti necessari. È il principio espresso dalla formula latina: «Vim vi repellere licet / è lecito respingere la forza con la forza».

Domanda: Qual è il secondo esempio?

Risposta: Il secondo riguarda il cosiddetto complottismo, il pregiudizio e lo stereotipo complottistico. Qui bisogna però fare una distinzione fondamentale: non possiamo considerare complottistica qualsiasi affermazione riguardante l’esistenza di accordi, interessi, rapporti di potere o concentrazioni economiche.

Una cosa è formulare un’accusa senza alcuna prova; altra cosa è studiare documenti, proprietà, rapporti finanziari e relazioni tra persone e istituzioni e trarne delle conclusioni verificabili.

Domanda: Come dovrebbe essere distinta una ricerca documentata da uno stereotipo?

Risposta: La differenza deve essere cercata nelle fonti e nel metodo. Se io faccio un’affermazione, devo poter indicare da dove provengono le mie informazioni. Devo poter distinguere il dato documentato dalla mia interpretazione personale.

E soprattutto non bisogna passare dal caso particolare alla condanna indiscriminata di un intero popolo o di un’intera religione. Questo sarebbe un errore logico (il sofisma: “ex uno disce multis”) prima ancora che storico.

Domanda: Lei (nel suo articolo sul DDL 1004) ha richiamato anche il caso della famiglia Elkann e di tre importanti quotidiani italiani. Perché ha ritenuto significativo questo esempio?

Risposta: Il punto che voglio evidenziare è molto semplice: parlare della proprietà di un giornale, della composizione di un consiglio di amministrazione o dell’influenza esercitata da determinati gruppi economici non dovrebbe essere automaticamente qualificato come complottismo.

Se io affermo qualcosa sulla proprietà di un’impresa, devo poter portare documenti e fonti. Se i dati sono verificabili, siamo nel campo della ricerca e della discussione pubblica. Non possiamo stabilire che una determinata affermazione sia antisemita soltanto perché riguarda persone di origine ebraica.

Domanda: Lei sostiene che non bisogna demonizzare la parola “complotto”. Perché?

Risposta: Perché la parola «complotto» ha un significato preciso. Indica, secondo i Dizionari di Lingua italiana, “un accordo segreto, una cospirazione, una macchinazione”. Naturalmente, prima di sostenere che un complotto esista bisogna dimostrarlo. Ma non possiamo proibire la parola o considerare automaticamente antisemita chi la utilizza.

Infatti, la stessa Sacra Scrittura utilizza il termine specifico: “congiura”. Nel Vangelo di Giovanni leggiamo che «i Giudei avevano congiurato / coniuraverant di espellere dalla Sinagoga chiunque professasse che Cristo era il Messia». Il termine esiste, dunque, nella Rivelazione biblica e nella Tradizione divino/apostolica cristiana.

Domanda: Perché richiama il Vangelo di Giovanni?

Risposta: Perché voglio mostrare che il termine «congiura» non nasce certamente dalla propaganda moderna. Nel Vangelo secondo Giovanni (XI, 53) troviamo il verbo «congiurare / coniurare» riferito a una decisione presa contro coloro che professavano la Fede in Cristo come Messia.

Domanda: E perché cita il “Codice di Diritto Canonico” del 1917?

Risposta: Perché anche il “Codice di Diritto Canonico” del 1917 utilizza il termine «macchinazione», parlando di associazioni che «ordiscono macchinazioni/ machinationes» contro la Chiesa o contro i legittimi poteri civili.

Quindi «macchinazione», «congiura» e «complotto» sono termini che appartengono al linguaggio comune, giuridico, storico e anche religioso o divinamente Rivelato: S. Scrittura e Tradizione divino/apostolica (che sono le due fonti della divina Rivelazione). Esse, non sono parole che dimostrano l’esistenza dell’antisemitismo da parte di chi le usa; altrimenti anche Dio come autore della Rivelazione sarebbe antisemita…

Domanda: Arriviamo alla questione della cosiddetta “preponderanza ebraica”. Perché la considera una questione da discutere?

Risposta: Perché è lecito studiare la presenza di determinate persone o gruppi in un settore della società. Una ricerca seria deve presentare documenti, dati e fonti verificabili. Non basta attribuire un’origine religiosa o familiare a determinate persone per dimostrare l’esistenza di una regìa collettiva.

Domanda: Lei cita Tiziana Alterio e il suo volume “Padroni nell’ombra”. Che ruolo ha questo libro nel suo ragionamento?

Risposta: Lo cito come esempio di una ricerca che affronta la presenza di persone di origine ebraica in alcuni settori economici, bellici e tecnologici. Naturalmente, quando si cita un’opera di questo genere, bisogna verificare direttamente le fonti e i dati che essa presenta.

Il principio generale che difendo è quello della libertà di ricerca: una tesi deve poter essere discussa, verificata, contestata o confutata sulla base dei documenti, non semplicemente vietata con leggi penali perché riguarda un argomento considerato sensibile o “non politicamente/teologicamente corretto”.

Domanda: Lei cita anche il libro di Solgenitsin “Due secoli assieme”. Per quale motivo?

Risposta: Perché Solgenitsin ha dedicato una parte importante della sua ricerca alla rivoluzione sovietica del 1917 e alla composizione dei gruppi dirigenti bolscevichi. Quello che mi interessa è il metodo: uno storico deve poter studiare i protagonisti di un avvenimento, anche esaminandone l’origine familiare, culturale o religiosa.

Se un dato storico è documentato, deve poter essere studiato. Naturalmente questo non autorizza a trasformare quel dato in violenza.

Domanda: Qual è il punto centrale della questione?

Risposta: Il punto centrale è distinguere la ricerca storica dalla generalizzazione razziale o religiosa. Io posso studiare quanti appartenenti a una determinata ideologia, religiosità, origine etnica fossero presenti in un determinato gruppo storico; altra cosa è affermare che quel gruppo religioso, nel suo complesso, sia totalmente responsabile di un determinato avvenimento. Questa distinzione è fondamentale.

Domanda: Lei cita il liberale Sergio Romano, il marxista Roger Garaudy, gli israeliani Israel Shahak e Norman Finkelstein. Perché?

Risposta: Li richiamo perché sono autori che hanno espresso, con modalità diverse, posizioni critiche sul sionismo, sulla politica israeliana o sul modo in cui viene affrontata la memoria della Shoah e qualcuno persino sul giudaismo talmudico. Inoltre, un giornalista israelita Bernard Lazare (1865 – 1903), nel 1894, ha scritto un interessante libro: L’antisemitismo. La sua storia e le sue cause (Parigi, Léon Chaelly, 1894; tr. it., CLS, Verrua Savoia, 2000), in cui dimostra che la causa principale della reazione antisemita è in gran parte il separatismo razziale e dottrinale del giudaismo talmudico, che si rende inassimilabile per principio e, conseguentemente, si colloca in opposizione permanente con gli altri popoli, dai quali poi viene – prima – emarginato e – poi – perseguitato.

Il fatto che molti di questi autori che ho citato siano ebrei o abbiano avuto una storia familiare direttamente legata alla persecuzione degli ebrei, dimostra almeno una cosa: non possiamo identificare automaticamente la critica a Israele, al sionismo, al talmudismo o a determinate interpretazioni storiche del giudaismo cabalistico con l’odio verso gli ebrei.

Domanda: Arriviamo alla questione della morte di Gesù. Lei considera particolarmente importante il terzo esempio. Perché?

Risposta: Perché qui entriamo direttamente nel campo della teologia cattolica. La questione della responsabilità nella morte di Gesù è stata trattata per secoli dalla Sacra Scrittura, dai Padri della Chiesa, dalla Teologia Scolastica e dal Magistero (1200-1900).

Domanda: Che cosa significa “deicidio” nella teologia cattolica?

Risposta: Il termine deve essere compreso teologicamente. Gesù Cristo è una sola Persona, la Persona divina del Verbo, nella quale sussistono due nature: quella divina e quella umana. La natura divina non può morire. Sulla croce muore soltanto la natura umana. Tuttavia, Colui che soffre e muore nella natura umana è la Persona divina del Verbo, nella quale sussiste la natura divina e pure quella umana. È in questo senso che la teologia cattolica ha parlato del «deicidio».

San Tommaso d’Aquino affronta precisamente questo problema nella “Somma Teologica”, quando spiega la Passione di Cristo e l’Unione Ipostatica: unione di due nature (divina e umana) nell’Unica Ipostasi o Persona divina del Verbo; cioè, la Seconda Persona della SS. Trinità.

Domanda: Come interpretare le parole «Crocifiggilo!» (Giov., XIX, 6 e 15)?

Risposta: Le considero nel contesto del racconto evangelico della Passione (Mc., XV, 13-14). I Vangeli raccontano la pressione esercitata dal Sinedrio su Pilato e la richiesta della crocifissione di Gesù.

Domanda: E come interpreta il gesto di Pilato che si lava le mani?

Rispondo: La Tradizione e la sana teologia la interpretano, seguendo l’esegesi cattolica, come un gesto con il quale Pilato prende pubblicamente le distanze dalla responsabilità dell’uccisione; infatti, nel Vecchio Testamento se ci s’imbatteva nel cadavere di un uomo assassinato, ci si lavava le mani per far capire che non si era stato l’autore dell’uccisione (Deuteronomio, XXI, 1-9). Il Vangelo secondo Matteo riferisce, infatti, le parole di Pilato: «Io mi lavo le mani del sangue di questo giusto». Il valente esegeta Monsignor Francesco Spadafora ha dedicato particolare attenzione a questo episodio, spiegando il significato che la Tradizione e la sana esegesi ha attribuito al gesto.

Domanda: Quale autorità teologica appartiene a san Tommaso d’Aquino?

Risposta: San Tommaso è il “Dottore Comune o Ufficiale” della Chiesa cattolica. La sua autorità dottrinale è la principale tra tutti i teologi ed è fondamentale. Inoltre, egli affronta la questione della Passione di Cristo in modo rigorosamente teologico. Nella “Somma Teologica” (III, q. 47, articoli 5 e 6), analizza la responsabilità di coloro che provocarono la morte di Cristo e il significato della Passione. Il punto fondamentale dal quale parte è l’Unione Ipostatica: Cristo è vero Dio e vero uomo, unione in una sola Persona divina di due nature: umana e divina.

Domanda: Qual è il significato dell’espressione di San Tommaso d’Aquino: “Isti [Judaei, ndr] Deum crucifixerunt” richiamata nell’articolo della “Somma Teologica” che ha citato?

Risposta: L’espressione significa «costoro [i giudei anticristiani] hanno crocifisso Dio». Deve essere compresa nel senso teologico che ho appena spiegato: non significa che la natura divina sia morta, perché Dio non può morire. Significa che Colui che è stato crocifisso nella sua natura umana è la Persona divina del Verbo, nella quale sussiste anche la natura umana (la quale è realmente morta) oltre quella divina.

Domanda: Come entra in questa discussione l’Enciclica “Mit brennender Sorge” di Pio XI?

Risposta: Pio XI, nell’Enciclica “Mit brennender Sorge” del 1937, richiama il fatto che il Verbo ha assunto la natura umana nel popolo d’Israele e che Cristo è stato poi crocifisso da questo stesso popolo: “Il Verbo divino avrebbe preso la natura umana in un popolo [Israele, ndr] che poi lo avrebbe confitto in croce”.

Domanda: Arriviamo al rapporto tra antisemitismo e Stato di Israele. È possibile criticare Israele senza essere antisemiti?

Risposta: Certamente sì. Occorre distinguere tra l’etnia ebraica, la religiosità ebraica talmudica e lo Stato di Israele. Sono realtà che non possono essere automaticamente identificate. Ora, qualsiasi Governo può essere criticato per le proprie decisioni. Posso criticare il Governo italiano, quello francese o quello israeliano senza per questo odiare gli italiani, i francesi o gli ebrei.

Domanda: È possibile criticare il sionismo senza criticare gli ebrei?

Sì. Il sionismo è un movimento politico e storico. L’ebraismo postbiblico (che va dalla morte di Gesù sino a oggi) è una tradizione culturale diversa sostanzialmente dal Vecchio Testamento, che era tutto relativo al Messia Gesù di Nazaret e al Nuovo ed Eterno Testamento. Ora, giudaismo postbiblico e sionismo non sono concetti perfettamente sovrapponibili. Inoltre, non tutti gli ebrei sono sionisti, anzi ve ne sono di fortemente antisionisti, per esempio, gli ultra-ortodossi; ad esempio “Naturai Carta”.

Domanda: La critica alla nascita dello Stato di Israele può essere considerata automaticamente antisemitismo?

Risposta: No. La nascita di uno Stato è un fatto storico e politico e può essere studiata e discussa; ad esempio la nascita del Regno sabaudo in Italia dopo la “breccia di Porta Pia”, il 20 settembre del 1870, fu un’invasione da parte del Piemonte di uno Stato estero (lo Stato della Chiesa), libero e sovrano e quindi un’usurpazione tirannica di un Paese straniero. Ora, storicamente, si può sostenere una determinata interpretazione oppure un’altra, purché non si trasformi la critica storica in odio contro gli ebrei, i piemontesi o i “papalini” in quanto tali.

Domanda: Lei cita anche la professoressa universitaria israelita Anna Foa e il suo libro: “Il suicidio di Israele”. Perché?

Risposta: Per ricordare che anche studiosi ebrei hanno espresso critiche nei confronti della storia e della politica dello Stato di Israele. Questo dimostra quanto sia importante non confondere automaticamente la critica politica con l’antisemitismo.

Domanda: Arriviamo al quinto esempio, quello relativo ai paragoni storici e all’accusa di deicidio. Qual è il problema?

Risposta: Il problema nasce quando una categoria teologica (“deicidio”) viene trasformata automaticamente in una categoria penale (odio antiebraico). Se la parola «deicidio» viene utilizzata nel suo significato teologico tradizionale, bisogna capire che cosa essa significhi realmente nella teologia cattolica. Non si può semplicemente prendere un termine teologico (“deicidio”) e stabilire che chi la pronuncia è automaticamente un violento antisemita, penalmente perseguibile.

Domanda: Lei sostiene che questa dottrina del “deicidio” sia stata insegnata per molti secoli. Su quali fonti basa questa affermazione?

Risposta: La base è costituita dalla Sacra Scrittura e dalla Tradizione apostolico/patristica (che sono le due fonti della divina Rivelazione); inoltre, dalla teologia della Scolastica e da numerosi documenti del Magistero ecclesiastico. Io richiamo per questo problema in particolare: i Padri della Chiesa (Patristica), san Tommaso d’Aquino (Scolastica), alcune Bolle pontificie che vanno dal 1200 al 1600 (Magistero della Chiesa) e, per il periodo più recente, l’Enciclica “Mit brennender Sorge” di Pio XI (14 marzo 1937).

Domanda: Quale importanza attribuisce agli studi di Denise Judant?

Risposta: Li considero non solo interessanti ma fondamentali perché l’israelita (convertita al cattolicesimo) Denise Judant ha studiato la letteratura patristica relativa al rapporto tra Israele e il cristianesimo e specialmente al deicidio sino al V secolo. Le sue ricerche sono capitali per comprendere come i Padri della Chiesa greci e latini abbiano affrontato la questione della responsabilità d’Israele nella morte di Cristo; infatti, i suoi libri sono un’antologia del pensiero della Patristica su tale questione; da essi risulta che il consenso dei Padri sino al V secolo è matematicamente unanime riguardo alla colpevolezza del giudaismo talmudico o postbiblico nella condanna a morte di Gesù, che essendo – per esso – solo un uomo ed essendosi invece presentato blasfemamente come Dio meritava e merita tutt’ora la morte.

Domanda: Lei richiama anche numerose Bolle pontificie dal XIII secolo al XVII secolo sul giudaismo e sul Talmud. Perché?

Risposta: Per documentare storicamente l’atteggiamento della Santa Sede nei confronti del Talmud e di alcune questioni relative al giudaismo postbiblico nel corso dei secoli. Tra i documenti che considero importanti ci sono quelli di Gregorio IX (1227-1241), Innocenzo IV, Giovanni XXII, Paolo IV, Pio IV, Pio V e Clemente VIII (1592-1605).

Domanda: Quale significato attribuisce al Decreto conciliare “Nostra aetate”?

Risposta: “Nostra aetate”, approvata dal Concilio Vaticano II il 28 ottobre 1965, rappresenta un passaggio catastroficamente fondamentale (una vera e propria “shoah” ossia “catastrofe” teologica) nella storia del rapporto tra la Chiesa cattolica e l’ebraismo.

Ora, secondo la sana teologia, bisogna studiare con attenzione il rapporto tra le affermazioni contenute in un documento, nel nostro caso “Nostra aetate” e quelle presenti nei documenti precedenti della Tradizione ecclesiastica.

Domanda: Lei parla di una rottura tra la Tradizione precedente e “Nostra aetate”. Come la descrive?

Risposta: Oggettivamente tra di esse (Dottrina cattolica sul giudaismo postbiblico e “Nostra aetate”) ci sono differenze significative che devono essere studiate seriamente. Non si può ignorare ciò che la Chiesa ha insegnato e scritto nei secoli precedenti il 1965. La questione richiede, quindi, uno studio storico e teologico accurato delle fonti. Ora, l’insegnamento della Chiesa dai Vangeli (Matteo, 42 d. C.) sino a Pio XI (Enciclica “Mit brennender Sorge”, 14 marzo 1937) è stato unanime e ininterrotto; mentre con “Nostra aetate” (1965) si dice il contrario di ciò che la Rivelazione, la Patristica, la Scolastica e il Magistero avevano sempre insegnato.

Domanda: Qual è il limite dello Stato quando entra in questioni teologiche?

Risposta: Lo Stato deve occuparsi solo di questioni sono di ordine temporale; invece, la Chiesa ha giurisdizione diretta sull’ordine spirituale. Quindi, non spetta allo Stato legiferare su questioni di Fede come il “deicidio”. Perciò, quando si entra in questioni propriamente teologiche, bisogna ricordare che la competenza dottrinale appartiene alla Chiesa. Lo Stato non può usurpare l’autorità teologica che Gesù ha dato solo alla Chiesa fondata su Pietro. Gesù ci ha insegnato: “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” (Mt., XXII, 21); ossia, bisogna dare il tributo delle tasse materiali a Cesare ossia all’Impero romano temporale; mentre, a Dio bisogna dare l’anima, il culto, l’intelletto e la volontà. Quindi, Cesare o lo Stato non deve arrogarsi potere sulle anime e le questioni spirituali; invece Dio, Creatore dell’universo, lascia che Cesare governi gli uomini in ordine al benessere comune temporale e ha dato a Pietro e alla sua Chiesa il potere di condurre gli uomini al loro fine ultimo soprannaturale, fornendo loro già su questa terra il bene comune spirituale (i 12 articoli del Credo, i 10 Comandamenti e i 7 Sacramenti).

Domanda: Può lo Stato stabilire per legge quale interpretazione teologica sia corretta?

Risposta: Secondo la Dottrina cattolica, no! Lo Stato può certamente disciplinare – nell’ordine temporale – i comportamenti che costituiscono violenza o minaccia. Ma stabilire quale sia l’interpretazione corretta di una dottrina religiosa appartiene a un altro ambito, quello spirituale o teologico, che appartiene solo alla Chiesa. La Fede e la teologia hanno una propria autorità soprannaturale e una propria metodologia. Non possono essere semplicemente trasformate in categorie del diritto penale temporale, che è di ordine naturale; sarebbe un abuso di potere e un’usurpazione di ruolo.

Domanda: Quale rapporto dovrebbe esserci tra libertà di ricerca e legislazione penale?

Risposta: Deve esserci un equilibrio molto preciso. La legge civile deve proteggere le persone dalla violenza e dalle persecuzioni. Contemporaneamente, deve essere tutelata la possibilità di studiare, discutere e anche criticare interpretazioni storiche, filosofiche e teologiche; inoltre, queste ultime sono di competenza esclusiva della Chiesa, che è una Società d’ordine spirituale.

Domanda: Qual è il ruolo della libertà accademica?

Risposta: La libertà accademica è fondamentale. Lo storico deve poter esaminare i documenti; il filosofo deve poter discutere gli argomenti; il teologo deve poter confrontare le diverse interpretazioni della Tradizione, sotto la direzione del Magistero al quale solo spetta l’interpretazione autentica della Fede rivelata. Naturalmente, la libertà di ricerca non significa che ogni tesi sia vera. Significa soltanto che una tesi può essere sottoposta alla verifica delle fonti, alla critica e alla discussione, senza pericolo di incorrere in condanne panali. Ma bisogna evitare che la tutela contro l’odio diventi un modo per impedire il confronto sulle questioni storiche e politiche.

Domanda: Come si può distinguere una critica politica dall’antisemitismo?

Risposta: Bisogna innanzitutto guardare a ciò che viene effettivamente detto. Se critico una decisione di un Governo, sto criticando una scelta politica. Se invece incito alla violenza contro gli ebrei in quanto tali o contro qualsiasi altra etnia, allora siamo di fronte a un’altra fattispecie.

Domanda: Come si può contrastare l’odio antiebraico senza limitare la ricerca storica?

Risposta: Colpendo ciò che deve essere realmente colpito: la violenza, la minaccia, la persecuzione e l’incitamento concreto all’odio e alla violenza. La ricerca storica, invece, deve poter continuare a esaminare documenti, responsabilità, eventi e interpretazioni, anche quando queste questioni sono controverse. Un assioma attribuito a sant’Agostino recitava: “In dubiis libertas, in certis unitas, in omnibus caritas! / nelle questioni disputate, ci sia libertà di ricerca ed espressione; nelle cose certe, regni l’unità; ma in ogni cosa prevalga la carità!”. La verità storica non può dipendere dal fatto che una determinata interpretazione sia politicamente comoda o scomoda.

Domanda: Qual è, in definitiva, la sua critica fondamentale al DDL 1004?

Risposta: La mia preoccupazione fondamentale riguarda il rischio di utilizzare una definizione troppo ampia e indefinita di antisemitismo (che in pratica è una “non-definizione” o “imprecisione”) e di estenderla a campi che dovrebbero rimanere aperti alla discussione: la ricerca storica, la critica politica, la filosofia e la teologia. Io sono contrario alla violenza contro gli ebrei in quanto tali, così come sono contrario all’odio e alla violenza contro qualsiasi essere umano, compresi i palestinesi. Ma proprio per questo ritengo necessario distinguere con precisione tra odio, violenza e legittima critica.

Domanda: Quale soluzione legislativa ritiene preferibile?

Risposta: Ritengo necessario che la legge sia estremamente precisa. Bisogna contrastare con fermezza la violenza, ma nello stesso tempo bisogna tutelare la libertà di espressione, di ricerca storica, di insegnamento, di discussione filosofica e di confronto teologico, mantenendo ben ferma la dottrina che su quest’ultimo lo Stato non ha nessuna giurisdizione.

Domanda: Quale messaggio rivolgerebbe ai parlamentari chiamati a esaminare il provvedimento?

Risposta: Chiederei loro di esaminare con grande attenzione ogni singola formulazione della legge e soprattutto le possibili conseguenze della sua applicazione. Una norma penale deve essere precisa, perché dalla sua interpretazione possono dipendere la libertà, come pure la responsabilità criminosa e giudiziariamente punitiva delle persone. Chiederei quindi di distinguere con estrema chiarezza la violenza dalla critica politica, dalla ricerca storica e dalla discussione teologica.

Domanda: E quale messaggio rivolgerebbe ai cattolici?

Risposta: Direi ai cattolici di studiare. Di tornare alla Sacra Scrittura, ai Padri della Chiesa, a san Tommaso d’Aquino, al Magistero e alla storia della Chiesa. Solo conoscendo le fonti possiamo affrontare seriamente questioni così delicate. E direi anche di non lasciarsi trascinare dall’odio. La verità non ha bisogno dell’odio. Si può difendere una dottrina, contestare un’interpretazione o criticare una decisione politica attraverso la ragione, la documentazione, il dibattito, la polemica dottrinale, la disputa teologica e la conoscenza della propria Fede.

Domanda: Don Nitoglia, quale sarebbe dunque la sua conclusione sul DDL 1004?

Risposta: La mia preoccupazione è che una legge nata con l’obiettivo condivisibile di contrastare l’odio fisico possa, se formulata o interpretata in maniera troppo ampia, finire per incidere sulla libertà di espressione, di ricerca storica e di discussione teologica. Per questo ritengo indispensabile mantenere delle distinzioni molto precise: l’odio non è la critica; la violenza non è la discussione; l’attacco contro una persona solo perché appartiene a un popolo (sia israelitico sia arabo) non è la stessa cosa della critica a un Governo, a un movimento politico o a un’interpretazione storica. La mia conclusione, quindi, è un invito alla prudenza, allo studio e alla precisione giuridica. E, come cattolico, affido naturalmente questa vicenda anche alla Provvidenza e alla preghiera.

Fonti e riferimenti:

Sacra Scrittura: “Vangelo secondo Matteo”, X, 37; XXVII, 24-26. “Vangelo secondo Marco”, XV, 13-14. “Vangelo secondo Luca”, XIV, 26. “Vangelo secondo Giovanni”, IX, 22.

Teologia: San Tommaso d’Aquino, “Somma Teologica”, II-II, q. 34, sulla distinzione tra odio di malevolenza e odio di inimicizia. “Somma Teologica”, II-II, q. 66, a. 7, sulla legittima difesa. “Somma Teologica”, III, q. 47, aa. 5-6, sulla Passione di Cristo, sulla responsabilità nella sua condanna a morte e sull’Unione Ipostatica.

Aristotele: “Topici”, libri VI-VII. “Analitici secondi”, libro II. “Metafisica”, libri VII-VIII.

Giustiniano: “Digesto”, 553 d.C., per il principio “Vim vi repellere licet”.

Legislazione italiana: “Codice penale italiano”, art. 52 (rivisto nel 2019), sulla legittima difesa.

Codice di Diritto Canonico del 1917, can. 2335.

Francesco Spadafora “Pilato”, Rovigo, Istituto Padano di Arti Grafiche, 1973.

Denise Judant : « Les deux Israel. Essai sur le mystère du salut d’Israel selon l’économie des deux Testaments », Parigi, Cerf, 1960 ; Id., « Judaisme et Christianisme. Dossier patristique, les réponses des Pères de l’Eglise dans les cinq premier siècles », Parigi, Dominique Martin Morin, 1969.

Tiziana Alterio: “Padroni nell’ombra. La nuova élite ebraica che governa il mondo. Chi sono e come operano”, stampato in proprio, 2025.

Aleksandr Solgenitsin: “Due secoli assieme”, Napoli, Controcorrente, 2007, 2° volume.

Sergio Romano: “Lettera a un amico ebreo”, Milano, Longanesi, 1997; II ed., 2002.

Roger Garaudy: “I miti fondatori della politica israeliana”, Parigi, 1995; trad. italiana, Genova, Graphos, 1996.

Israel Shahak: “Storia ebraica e Giudaismo, il peso di tre millenni”, Verrua Savoia, CLS, 1997.

Norman Finkelstein: “L’industria dell’Olocausto”, Londra-New York, Verso Books, 2000; trad. italiana, Milano, Rizzoli, 2002.

Pio XI: “Mit brennender Sorge”, 14 marzo, 1937.

Concilio Vaticano II: “Nostra aetate”, 28 ottobre 1965.

Anna Foa: “Il suicidio di Israele”, Bari-Roma, Laterza, 2024.

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2 commenti su “I Pericoli per la Libertà del DDL Antisemitismo. L’Odio non è la Critica. Curzio Nitoglia a Cinzia Notaro.”

  1. Condivido don Nitoglia quando distingue nettamente critica e odio. Criticare il Governo israeliano, discutere il sionismo o affrontare storicamente e teologicamente il giudaismo non significa essere antisemiti. Una legge deve perciò colpire odio, discriminazione e incitamento alla violenza senza trasformarsi in uno strumento di censura della ricerca o della legittima critica politica.

    Mi distanzio invece nettamente quando da questo principio si passa a presentare Nostra aetate come una «catastrofe teologica» e una rottura con la Tradizione. Il Concilio non cancella i racconti evangelici né le responsabilità storiche nella condanna di Cristo: esclude però che tali responsabilità possano essere trasferite indistintamente all’intero popolo ebraico e, ancor meno, agli Ebrei delle generazioni successive.

    Anche il termine «deicidio» esige una rigorosa distinzione cristologica. Sulla Croce non muore la natura divina, che è impassibile e immortale: muore Cristo secondo la sua natura umana. Ma il soggetto che patisce e muore è l’unica Persona divina del Verbo. È dunque teologicamente legittimo, in virtù dell’unione ipostatica, dire che «Dio ha sofferto ed è morto per noi», intendendo sempre: nella carne, secondo la natura umana. Ma da questa verità cristologica non discende affatto una colpa collettiva del popolo ebraico. Una cosa è affermare chi è Colui che è stato crocifisso; altra cosa è stabilire a chi sia imputabile la sua crocifissione. Confondere i due piani significa passare indebitamente dalla cristologia alla responsabilità collettiva di un popolo. Il Catechismo, riprendendo Nostra aetate, è chiarissimo: la Passione non può essere imputata indistintamente agli Ebrei allora viventi né, tanto meno, agli Ebrei delle generazioni successive; e ricorda che, nel senso teologico più profondo, sono i peccati di tutti gli uomini a condurre Cristo alla Croce.

    Don Nitoglia invita opportunamente a tornare alla Scrittura, ai Padri, a san Tommaso e al Magistero. Comprendo che la sua formazione sacerdotale a Écône e la sua ordinazione nell’ambito della Fraternità San Pio X (da Lefebvre)incidano sulla sua lettura del Vaticano II; ciò non toglie che io, da cattolico, e anche lui, se si ritiene sacerdote cattolico, dobbiamo riferirci a tutto il Magistero della Chiesa, senza fermarlo alla data che preferiamo.

    Difendiamo dunque la libertà di ricerca e di critica, anche severa, ma senza trasformarla in responsabilità collettive. È qui che la posizione cattolica deve tenere insieme verità, carità e fedeltà alla Chiesa.

    1. Gentile don Pietro Paolo,
      è Gesù stesso che attribuisce al popolo ebraico infedele la colpa del deicidio, quando nel discorso “escatologico” predice che del tempio di Gerusalemme “Non ne sarà lasciata pietra su pietra” (Marco 13, 2). E’ lo stesso san Pietro che, nel giorno della Pentecoste, ricorda a tutti gli israeliti che sono stati loro ad aver ucciso Cristo: “O israeliti, ascoltate queste parole: Gesù il Nazareno, persona accreditata da Dio presso di voi con opere di potenza, prodigi e segni, che Dio ha operato mediante lui in mezzo a voi, come voi stessi ben sapete; questo Gesù, voi, in conformità al decreto e prescienza divini, l’avete dato in balia degli empi, l’avete ucciso appendendolo ad una croce” (Atti 2, 22-23). E ribadisce il concetto poco più avanti: “Sappia quindi con certezza tutto il popolo d’Israele che questo Gesù, che voi avete fatto crocifiggere, è stato da Dio costituito Signore e Messia” (Atti 2, 36). La dottrina delle responsabilità del popolo ebraico infedele (a parte la minoranza di coloro che all’epoca si fecero cristiani), è stata poi ribadita da San Paolo nella Prima Lettera ai Tessalonicesi: “Voi infatti, o fratelli, siete divenuti gli emuli delle Chiese di Dio che sono in Giudea, nel Cristo Gesù; ché avete sofferto anche voi da parte dei vostri compatrioti le stesse pene che patirono esse da parte dei Giudei, i quali uccisero il Signore Gesù e i profeti e, da uomini a Dio spiacenti e nemici del genere umano, hanno perseguitato anche noi. Essi, impedendoci di predicare ai pagani per salvarli, colmano sempre più la misura dei loro peccati. Ma l’ira di Dio è ormai su di essi totale e definitiva” (I Tessalonicesi 2, 14-16). Questa dottrina è stata poi ripresa da tutti i Padri e i Dottori della Chiesa, ed è stata costantemente ribadita dal Magistero per 19 secoli, e da ultimo nell’enciclica Mit Brennender Sorge, opportunamante richiamata da don Curzio. Quindi ha fatto bene quest’ultimo a ricordare che la “Nostra Aetate” ha rotto con la Tradizione. Cordiali saluti a tutti i lettori di questo blog.

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