Marco Tosatti
Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo studio preparato da don Curzio Nitoglia, che ringraziamo di cuore, in merito al disegno di legge liberticida in discussione in questi giorni in Parlamento. Buona lettura e diffusione.
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IL DDL SULL’ANTISEMITISMO DEL 2026
Introduzione
Il dibattito sul “Decreto di Legge 1004” (DDL 1004) sull’antisemitismo, dopo che la votazione nel Senato lo ha approvato nel marzo del 2026; torna al centro dell’attenzione politica e civile, in questi giorni di metà ottobre ’26, alla Camera dei Deputati.
In attesa del voto dell’Aula, previsto indicativamente entro il 15 di ottobre, mi permetto di fare le seguenti osservazioni:
Il DDL e la condanna dell’odio antiebraico.
Naturalmente, l’odio non può mai essere ammesso, ma occorre specificare che in teologia si distingue tra 1°) l’«odio di malevolenza»: desiderare il male spirituale di qualcuno e la sua dannazione; esso non è mai lecito sotto pena di peccato mortale e 2°) l’«odio di inimicizia»: combattere i nemici di Dio e della sua Chiesa con mezzi leciti; filosoficamente, teologicamente e anche fisicamente ma solo per legittima difesa: “Vim vi repellere licet / è lecito respingere la forza con la forza” (“Digesto” di Giustiniano Imperatore, 553 d. C.1, che è stato ripreso anche dal “Codice Penale Italiano”, art. 52, che è stato modificato l’ultima volta il 18 maggio 2019). Anche san Tommaso d’Aquino ne parla nella “Somma Teologica” (II-II, q. 34, a. 1-6). Perciò, ci può essere un odio di inimicizia contro i nemici della Chiesa, di Gesù Cristo, di Dio, senza incappare nelle maglie della Giustizia penale.
Inoltre, “odiare”, in senso teologico e biblico, significa lasciare qualcosa o qualcuno, separarsi da qualcosa o da qualcuno. Il Vangelo insegna: «Chi non odia suo padre, sua madre, sua moglie, i suoi figli non è degno di Me» (Mt., X, 37; Lc., XIV, 26).
Il giudaismo talmudico o postbiblico (dopo l’Incarnazione, Passione e Morte di Cristo), in quanto nemico di Cristo, che non lo ha accolto come Messia; anzi, lo ha rigettato e lo ha condannato con il Sinedrio (cfr. “Catechismo della Dottrina Cristiana” di san Pio X, del 14 giugno 1905, numero 126), e poi ha fatto eseguire la sentenza dai Romani, facendo pressioni – oggi si direbbe “fare Lobby” – su Pilato (cfr. F. Spadafora, Pilato, Rovigo, Istituto Padano di Arti Grafiche, 1973), in questo senso può essere combattuto, ma con le armi della logica, della filosofia e della teologia.
IL DDL 1004 SI FONDA SU TRE PILASTRI PRINCIPALI:
Il primo pilastro riguarda la “definizione” di antisemitismo, nel DDL 1004: antisemitismo è “una certa percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio nei loro confronti”. La definizione del DDL 1004 che viene data dell’antisemitismo è ripresa dalla “definizione operativa di antisemitismo” formulata dall’IHRA (International Holocaust Remebrance Alliance) il 26 maggio 2016.
Ora, la parola shoah non significa olocausto, come comunemente si dice, ma significa «catastrofe». Infatti, l’olocausto è la distruzione totale della vittima e l’Olocausto per eccellenza è quello di Gesù, che è morto in croce per la salvezza degli uomini che avevano offeso Dio. La persecuzione degli ebrei nell’Europa tra il 1935 e il 1945 non fu un “olocausto” ma una “catastrofe”; ossia, in ebraico: “shoah”. Volerla presentare come “Olocausto” equivale a voler soppiantare il Sacrificio redentivo di Cristo, con la “Neo Holocaustica Religio” (“NHR”).
Inoltre, questa definizione di antisemitismo, ripresa dal DDL 1004, consiste in “una certa percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio nei loro confronti”. Innanzitutto, questa terminologia della definizione di antisemitismo non è giusta:
Primo, perché sono semiti anche gli arabi.
Per dipiù, il termine: «una certa percezione …» è molto vago: che cosa significa «una certa percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio nei loro confronti»? Può voler dire tutto e nulla. Ora una “definizione” per natura non può e non deve essere indefinita, imprecisa, ma esatta, precisa e circoscritta.
Con questa terminologia indefinita espressa nella definizione di antisemitismo, perciò, si apre la porta a ogni tipo di condanna (anche penale) di qualsiasi persona come antisemita, come vedremo meglio dopo. Infatti, studieremo gli undici esempi pratici di antisemitismo che vengono dati nel DDL e che esplicitano de facto il significato teorico molto pericoloso attribuito a questa definizione.
Natura della vera “definizione”
Secondo la sana filosofia aristotelico/tomistica (Aristotele, Topici, libri VI e VII; Analitici secondi, libro II; Metafisica, libri VII e VIII; Tommaso d’Aquino, De ente et essentia, capitolo 2; Somma Teologica, I, q. 85, a. 6; I, q. 14, tutta; I, q. 84, tutta; Commento agli Analitici secondi di Aristotele, libro II; De Veritate, q. 1) la “definizione” deve spiegare la natura o l’essenza di un oggetto (qui, nel DDL 1004: “antisemitismo”); per esempio: “l’uomo è un animale (genere) razionale (differenza specifica)”. Ora, genere più differenza specifica danno la natura o l’essenza di una cosa o di una persona: animale razionale è l’essenza dell’uomo.
Inoltre, le caratteristiche della buona e vera definizione, dal verbo “de-finire”, sono “porre confini, delimitare, porre i termini finiti e circoscritti di una cosa o di una persona”.
Definire, perciò, significa: mostrare esattamente cos’è un oggetto o una persona, isolandola da tutto il resto, tracciando una linea o dei confini netti attorno a essa, alla sua natura o essenza, per spiegare precisamente “quid sit / cosa sia” e, quindi, distinguendola chiaramente da ciò che essa non è.
Ecco le caratteristiche di una buona definizione date da Aristotele e san Tommaso su citati: 1°) “delimitare”: genere e differenza specifica: uomo = animale + razionale, non plus ultra; 2°) “non essere vago”, oscuro, impreciso; 3°) “essere conciso”, mettere solo l’essenziale, non descrivere, non divagare.
Ora, la definizione di “antisemitismo”, data dal DDL 1004, è: “una certa percezione degli ebrei, che può essere espressa come odio nei loro confronti”. Essa è quanto di più “indefinito, vago, impreciso, descrittivo e verboso” si possa pensare. Perciò, dice nulla, ma dice anche tutto e troppo …
Secondo pilastro: ci sono norme sistematiche che definiscono la strategia della Repubblica Italiana per combattere l’antisemitismo. Quindi, nel DDL 1004 vengono date regole sistematiche che formano un sistema e che definiscono una strategia per lottare contro l’antisemitismo. E anche qui in senso stretto “antisemitismo” non riguarderebbe soltanto la lotta contro gli ebrei, ma anche contro gli arabi. Infatti, anche gli arabi discendono da Seme sono semiti, tramite Abramo e Agar (che era egiziana), con il loro figlio Ismaele, semita come Isacco, figlio di Abramo e di Sara, dai quali discendono gli ebrei (cfr. Genesi, XVI; XXI, 8-21.
Questa strategia per combattere l’antisemitismo in Italia (secondo il DDL 1004) sembrerebbe consistere nel monitoraggio dei fenomeni di odio online. Se ci si fermasse e ci si limitasse solo a questo non ci sarebbe nessun problema; infatti il fatto che un Governo, mediante la Polizia di Stato, cerchi di monitorare tutti i fenomeni che incitano all’odio, alla violenza e all’aggressione è del tutto corretto e lecito.
Terzo pilastro: non sarebbe introdotto dal DDL 1004 nessun altro nuovo reato penale oltre la “Legge Mancino del 1993”. Questo, però, non è esatto, perché qualche cosa di nuovo è stata introdotta. Lo vedremo poi con gli undici esempi che vengono dati, nel DDL.
Infine, c’è una clausola che riguarda la libertà di espressione. Secondo il DDL, resta la libertà di critica della politica del Governo israeliano. Quindi, si potrebbero ancora criticare atteggiamenti, leggi, normative e decisioni prese da ogni Governo in carica in Israele. Oggi è il Governo di Netanyahu, che è un Governo di estrema destra, nel maggio del 1948 era il Governo di Ben Gurion che era di sinistra. Questa critica sembrerebbe essere lecita, secondo il DDL. Anche qui vedremo, attraverso gli undici esempi, che non è esattamente così.
Poi, finalmente, ci sono delle obiezioni avanzate alla Camera dei Deputati contro questo DDL, che invece è già stato approvato dal Senato della Repubblica nel marzo del 2026. Infatti, c’è il timore, da parte di molti Deputati, di equiparare la critica legittima della politica e delle azioni del Governo di Israele con gli atti violenti di antisemitismo.
Vale a dire, con questa legge si potrebbe mettere sullo stesso piano 1°) l’atto violento contro gli ebrei, e, 2°) la critica alla politica del Governo di Israele.
Ora, tutto ciò è molto pericoloso perché, se si criticano alcune decisioni del Governo Netanyahu, si potrebbe essere accusati di essere antisemiti e condannati penalmente; infatti, con il DDL 10014 si rischia di mettere sullo stesso piano ogni critica alla politica e alle azioni del Governo di Israele, qualsiasi Governo esso sia (di destra o di sinistra), con azioni violente contro gli ebrei.
I principali tra gli “undici esempi” di antisemitismo del DDL
Ecco i più significativi, almeno secondo me, degli undici esempi pratici di antisemitismo che noi ritroviamo nel DDL 1004.
Essi sono capitali, poiché come recita il proverbio: “Vale più la pratica che la grammatica”; ossia, è essenziale per definire in concreto una cosa darne un esempio pratico. Infatti, se mi voglio far capire devo dare una definizione e poi porgere un esempio di essa; l’uomo è “animale razionale”; cioè ad esempio: Antonio, composto di anima (razionale) e di corpo (animale) è un uomo.
Il primo esempio pratico di odio antisemita, secondo il DDL, è l’incitamento alla violenza. Certo, non è mai lecito incitare alla violenza ingiusta contro nessuno. La violenza si può utilizzare solo per difendersi da un ingiusto aggressore; quindi, è sempre legittima la legittima difesa da chi ci attacca ingiustamente: “Vim vi repellere licet”; essa è ammessa anche da san Tommaso d’Aquino (il Dottore Ufficiale della Chiesa cattolica) nella “Somma Teologica” (II-II, q. 66, a. 7).
Il secondo esempio riguarda il complottismo e il pregiudizio o stereotipo complottistico. Per esempio, è complottismo, secondo questo DDL, parlare di una preponderanza ebraica mondiale che controlla i media.
Ora, tanto per fare un esempio, in Italia la famiglia Elkann sino al marzo del 2026 aveva in mano (quasi totalmente) i tre giornali principali della nostra Nazione: La Repubblica, La Stampa e Il Corriere della Sera; perciò, non è un pregiudizio, uno stereotipo o complottismo asserire, ad esempio, che c’era un controllo da parte di un’importante famiglia ebraica di banchieri sull’informazione in Italia sino a qualche mese fa. Quindi, tale asserto, non è un mito e non è un pregiudizio. Ora, se un giornalista potesse essere condannato penalmente per aver scritto che i suddetti tre quotidiani appartenevano alla famiglia Elkann, la quale influenzava l’opinione pubblica italiana attraverso la carta stampata, sarebbe veramente una forma di “liberticidio”.
Non bisogna demonizzare la parola “complotto, congiura, macchinazione”. Infatti nella Santa Scrittura è rivelato che “I giudei avevano congiurato di espellere dalla Sinagoga chiunque professasse che Cristo era il Messia / Coniuraverant judaei …” (Giov., IX, 22). La parola “congiurare” – secondo tutti Dizionari della lingua italiana – significa “stringere accordo segreto tra più persone per tramare contro qualcuno o qualcosa, con lo scopo di danneggiarlo”; l’etimologia di “congiurare” è “cum / assieme” e “iurare / giurare”: unirsi assieme tramite giuramento o promessa solenne, generalmente segreta e collettiva, di tramare nell’ombra o in occulto. I sinonimi di “congiurare” sono: “tramare, cospirare, macchinare, complottare, intrigare, ordire un complotto”.
Infine, anche il Codice di Diritto Canonico del 1917 al canone 2335 commina la scomunica ipso facto ai battezzati che s’iscrivono alla massoneria o a “società che ordiscono macchinazioni, ossia complottano, contro la Chiesa o i legittimi Poteri civili / associationibus quae contra Ecclesiam vel legitimas civiles potestates machinantur”.
Il termine “macchinazione” significa, secondo i Dizionari della Lingua italiana, “attività sotterranea o segreta con cui si tramano inganni, intrighi o complotti a danno di qualcuno o qualcosa”.
Macchinare, nell’antichità significava progettare e costruire macchine belliche.
L’etimologia viene dal latino “machinatio / machinari”; ossia “congegnare, inventare, progettare e tramare”. La radice del termine è “machina” (congegno, macchina); cioè, “costruire un meccanismo complesso, atto a far cadere in trappola o a ingannare”.
I sinonimi di “macchinazione” sono: “complotto, trama, intrigo segreto, inganno, insidia, raggiro, tranello, congiura, cospirazione”.
Perciò, secondo i dettami del DDL, si dovrebbe denunciare, imprigionare pure il Vangelo, la Chiesa e il Codice di Diritto Canonico? Speriamo di no!
Preponderanza ebraica nel governo mondiale?
Inoltre, per avere delle prove sulla preponderanza ebraica nel mondo della cibernetica applicato alla guerra, alla medicina, alla finanza e all’intelligenza artificiale, si può studiare il libro molto ben documentato di Tiziana Alterio, Padroni nell’ombra. La nuova élite ebraica che governa il mondo. Chi sono e come operano, (stampato in proprio, 2025), in cui si mostra con prove alla mano – rigorosamente riportate a piè pagina – che l’80% dei proprietari dell’industria bellica, medica, satellitare …, sono di origine israelitica (si veda: la “Facebook” di Mark Zuckerberg, Peter Thiel con la “Palantir”, Samuel Altman con “Open AI”, Larry Page con “Google”, Larry Fink con la “BlackRock”, Sergey Brin con “Google” …; sono tutti israeliti; non è un pregiudizio, ma un giudizio reale; cioè, corrispondente alla realtà: “Adaequatio rei et intellectus / conformità o adeguazione del mio pensiero alla realtà”), essi si servono delle loro scoperte tecnologicamente avanzatissime per metterle a servizio e disposizione dell’esercito Israeliano e dell’intelligence israeliana (Mossad e Shin Bet). Ora, un Autore che – seriamente e scientificamente – ricerca e prova (come ha fatto Tiziana Alterio) ciò che ha scritto non può essere condannato in tribunale per odio antisemita.
A questo proposito cito anche Alexandr Solgenitsin che – nell’ultima opera che ha scritto nel 2001/2002 in russo (tradotta in inglese, in francese e, anche in italiano, nel 2007 da Edizioni Controcorrente di Napoli), intitolata Due secoli assieme – studia (nel secondo volume) la rivoluzione sovietica del 1917.
Questo volume consiste in 700-800 pagine, frutto di ricerche archivistiche durate cinquant’anni; esso è un’opera molto documentata, piena di citazioni riportate a piè pagina.
Ebbene, in questo libro, egli sostiene e prova (dati alla mano) che non si può dire che la rivoluzione sovietica del 1917 sia stata fatta esclusivamente da ebrei. C’è tuttavia, secondo la sua ricostruzione, una preponderanza ebraica nella rivoluzione sovietica, perché, dallo studio degli elenchi dei leader della rivoluzione dell’ottobre del 1917, il 98% dei caporioni dei bolscevichi, risulta essere stato di origine ebraica. Quindi, questo asserto riportato nel libro di Solgenitsin non è complottismo, non è stereotipo, non è pregiudizio e neppure odio antisemita, ma è frutto di ricerca storica di un “martire” che vi ha lavorato – con approfondite e continue ricerche di archivio – per mezzo secolo, e che invece – col DDL 1004 – potrebbe essere accusato di antisemitismo e condannato penalmente.
Il volume in questione, infatti, è lo scritto di un matematico, di un premio Nobel, di un letterato che ha subito otto anni di reclusione in un Gulag sovietico, in Siberia per reati di opinione antisovietica; per cui, secondo questo DDL 1004, nel 2026 Solgenitsin, se fosse stato ancora in vita, sarebbe stato rimesso in galera per reati di opinione antisemita?
Anche Sergio Romano, quando ha scritto, Lettera a un amico ebreo (Milano, Longanesi, 1997; II ed. 2002), diceva delle verità scomode sulla shoah e sull’ebraismo che non furono ben accolte dalla comunità ebraica italiana; qualcuno cercò di definirlo antisemita e, con il DDL attuale, avrebbero potuto rinchiuderlo in prigione. Ora, non si può dire che Sergio Romano sia un antisemita, un razzista o un nazista, assolutamente no; tuttavia col DDL 1004 rischierebbe l’incriminazione.
Lo stesso dicasi per Roger Garaudy, I miti fondatori della politica israeliana, (Parigi, 1995; tr. it., Genova, Graphos, 1996) oppure per Israel Shahak, rinchiuso con i genitori nel lager di Bergen Belsen, che ha scritto Storia ebraica e Giudaismo, il peso di tre millenni (Verrua Savoia, CLS, 1997), che è molto critico verso non solo il sionismo ma il giudaismo talmudico. Oggi lo rimetterebbero nuovamente in un lager nel quale perse entrambi i genitori?
Anche Norman Finkelstein, che ha scritto L’industria dell’olocausto (Verso Books, Londra-New York, 2000; tr. it., Milano, Rizzoli, 2002), i cui genitori – ebrei polacchi – furono rinchiusi nel lager di Majdanek (la madre) e ad Aushwitz (il padre), nato nel 1953 a new York, professore, sin dal 1988 fino al 2007, in diverse Università americane, ha criticato nel corso della sua carriera cattedratica sia il sionismo che il concetto dell’olocausto eretto a religione, come avevano fatto anche altri storici e cattedratici israeliani (Benny Morris2 e Avi Shlaim3). Potrei andare oltre, sino a circa 2000 titoli, ma non voglio tediare il lettore.
Terzo esempio pratico di antisemitismo, questo penso sia il più grave e pericolosamente liberticida: infatti, secondo il DDL 1004, è illecita la tesi di coloro che parlano di responsabilità collettiva dell’ebraismo per quanto riguarda la morte di Gesù. Ora, la Sacra Scrittura, i Padri della Chiesa, San Tommaso d’Aquino e il Magistero, spiegano che ci fu una responsabilità collettiva del popolo d’Israele, il quale, nella maggior parte, tranne un piccolo resto — i dodici Apostoli e i 120 discepoli di Gesù — aderì alla condanna a morte di Gesù, decretata dal Sinedrio, perché da uomo si era fatto Dio.
La legge ebraica dell’Antico Testamento, condannava a morte il blasfemo e, quando Pilato si lavò le mani in un catino, per manifestare pubblicamente che non era lui il responsabile della condanna a morte di Gesù, essi invece gridarono: «Crocifiggilo!» (Mc., XV, 13-14).
Allora Pilato disse: «Io mi lavo le mani del sangue di questo giusto» (Mt., XXVII, 24-26), cioè – come spiega il grande esegeta Monsignor Francesco Spadafora, Docente nell’Università Lateranense – la frase evangelica succitata significa, secondo la comune interpretazione dei Padri ecclesiastici, ossia della Tradizione divino/apostolica: “La responsabilità di questa morte è vostra, non è mia. La sua condanna a morte è un affare talmente sporco che io non c’entro nulla; anzi, sono talmente schifato di questo affare sporco che mi lavo le mani per tanta sporcizia che raccoglie” (cfr. F. Spadafora, Pilato, Rovigo, Istituto Padano di Arti Grafiche, 1973).
«Me ne lavo le mani» non significa, sempre secondo Monsignor Spadafora, «me ne infischio», ma: «Non voglio averci nulla a che fare, non mi voglio sporcare le mani in questo affare lurido, la responsabilità non è mia, è vostra. Voi l’avete voluto e io ve lo concedo. Ho fatto male a concederlo, però ne ho preso le distanze».
Il popolo aizzato dai sinedriti rispose: “Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli”; cioè, la responsabilità è tutta la nostra e dei nostri discendenti nella misura in cui, come noi, rifiutano Gesù di Nazareth come il Messia promesso nel Vecchio Testamento e lo condannano come imbroglione e blasfemo (cfr. F. Spadafora, Pilato, cit.).
Il fatto che la responsabilità sia stata collettiva lo spiega anche San Tommaso d’Aquino nella Somma Teologica (III, q. 47, a. 5 e 6): i capi hanno votato riuniti nel Sinedrio in maniera quasi totalmente unanime e il popolo, pensando di obbedire alla legittima autorità, ha seguito questo ordine illecito dell’autorità del Sinedrio. Quindi, il deicidio è una responsabilità oggettiva, meno colpevole da parte del popolo, ma sempre oggettivamente colpevole: “Isti Deum crucifixerunt”, conclude san Tommaso. Anche lui sarebbe stato denunciato?
Pio XI, nel 1937, in Mit brennender Sorge, scrive che “il Verbo avrebbe preso carne, assumendo la natura umana, in un popolo (nel popolo di Israele) che poi lo avrebbe confitto in croce”. E quindi è il popolo d’Israele che, collettivamente, lo ha confitto in croce. Anche Pio XI sarebbe un antisemita da mettere in galera?
Il quarto esempio pratico di antisemitismo, lascia più che perplessi: il rapporto tra antisemitismo e Stato di Israele. Infatti, se uno critica la nascita dello Stato di Israele, sostenendo che la sua costituzione non è stata il risultato di un processo di autodeterminazione, ma 1°) la promessa (2 novembre 1917) da parte della GB di un “focolare ebraico in Palestina” da concedersi agli Ebrei della Diaspora dietro intervento di Walter Rothschild su lord Arthur James Balfour e, poi, 2°) la cessione di fatto (14 maggio 1948) di metà Palestina ai sionisti rappresentati da David Ben Gurion, potrebbe essere incriminato per odio antisemita; invece, la questione storica può e deve essere discussa, senza pregiudizi o preconcetti, poiché i fatti sono duri a morire e “contro il fatto non vale l’argomentazione!” (diceva Aristotele).
Israele aveva il diritto di aspirare alla propria indipendenza, ma, non aveva il diritto di espropriare (tramite intervento della GB) circa metà della Palestina, per poi annetterne un altro 30 % (1949) e ora (2024/’26) sta cercando di togliere ai Palestinesi di Gaza e Cisgiordania anche il 20% che è rimasto loro.
Questa, quindi, non è autodeterminazione o aspirazione a una propria Patria. Perciò, uno può criticare la formazione dello Stato di Israele, come è avvenuto anche nel contesto della Risoluzione 181 dell’ONU, del 29 novembre 1947. La nascita dello Stato di Israele, avvenuta nel 1948, è stata, a mio giudizio, un sopruso vero e proprio. Secondo il DDL, anche l’ONU sarebbe passibile di denuncia per antisemitismo?
Infine, molti autori ebrei hanno criticato, anche ultimamente, la nascita dello Stato d’Israele e la sua genesi; v. Anna Foa, Il suicidio di Israele (Bari-Roma, Laterza, 2024).
Il quinto e ultimo esempio pratico di antisemitismo, che vi porgo su gli 11 riportati nel DDL 1004, riguarda i paragoni storici controversi, come l’accusa di deicidio.
Infatti, secondo il DDL, parlare di “deicidio” sarebbe illecito e antisemita. Ora, per il “Credo” apostolico e Niceno, Gesù era vero Dio e vero uomo e fu crocefisso sotto Ponzio Pilato, non da Pilato, che (secondo i quattro Vangeli) fu pressato dal Sinedrio a condannare Gesù a morte. Ora, sulla croce, spiega san Tommaso d’Aquino, è stata uccisa la natura umana di Gesù, non la sua divinità. La teologia cattolica lo spiega a partire dalle Sacre Scritture e dalla Tradizione divino/apostolica e San Tommaso d’Aquino dedica due articoli della Somma Teologica a questo tema (III, q. 47, a. 5 e 6): nel Verbo, nella Persona divina, sussiste la natura divina da tutta l’eternità ed essa non può morire né essere uccisa; mentre la natura umana di Gesù Cristo sussiste nella Persona divina dall’Incarnazione, essa quindi per l’Unione Ipostatica di due nature in una Persona divina ha un valore divino e infinito. Quindi l’uccisione di Gesù come uomo è vero e proprio deicidio, per la Fede cattolica.
Perciò, i sinedriti (e la maggior parte degli israeliti allora viventi, come anche i loro discendenti che credono al Talmud e negano la divinità di Gesù Cristo, il quale essendosi proclamato Dio mentre è un uomo, merita perciò la morte), hanno cercato di uccidere Dio; hanno ucciso la natura umana che sussiste nella Persona divina. Quindi, c’è stato un vero e proprio deicidio: “Deum crucifixerunt”, scrive lapidariamente san Tommaso d’Aquino.
Questa è stata una dottrina comune, a partire dal ministero pubblico di Gesù, narratoci dai Vangeli, fino a Nostra aetate del Concilio Vaticano II, approvata il 28 ottobre 1965, con la quale, si prendono le distanze da ciò che è contenuto nella Scrittura, nella Tradizione patristica e nel Magistero ecclesiastico.
Infatti, una studiosa di Patrologia di origine israelitica: Denise Judant, ha studiato tutti i Padri della Chiesa sino al V secolo per vedere cosa hanno scritto riguardo alla responsabilità collettiva di Israele, nella maggior parte dei suoi fedeli; ebbene, essa ha raccolto in due libri le sue ricerche e ha concluso che tutti i Padri da lei consultati sino al V secolo – nessuno escluso – riconoscono la responsabilità collettiva del giudaismo talmudico/rabbinico nella morte di Gesù (cfr. Denise Judant, Les deux Israel. Essai sur le mystère du salut d’Israel selon l’économie des deux Testaments, Parigi, Cerf, 1960; Judaisme et Christianisme. Dossier patristique, les réponses des Pères de l’Eglise dans les cinq premier siècles, Parigi, Dominique Martin Morin, 1969). Questa tesi è stata ripresa e approfondita dalla Scolastica e anche dal Magistero.
Ci sono, infatti, le Bolle pontificie sul giudaismo contro il Talmud dal 1200 fino al 1600 circa (Gregorio IX, Si vera sunt,1239; Innocenzo IV, Impia Judaeorum perfidia, 1244; Giovanni XXII, Dudum felicis recordationis, 1320; Paolo IV, Cum nimis absurdum, 1555; Pio IV, Dominici gregis custodia, 1564; Pio V, Cum nos super, 1566 e Hebraeorum gens, 1569; Clemente VIII, Cum hebraeorum malitia, 1593), che insegnano unanimemente la medesima dottrina.
Infine, nel 1937, abbiamo l’ultimo documento magisteriale che parla esplicitamente del fatto che il popolo di Israele ha confitto in croce il Verbo nella sua natura umana, l’Enciclica di Pio XI Mit brennender Sorge, 1937.
Ora, è estremamente pericoloso quando lo Stato civile e temporale si occupa e legifera su questioni che non gli appartengono; che invece sono di Fede soprannaturale, rivelata, sulle quali solo la Chiesa di Cristo ha autorità magisteriale e giuridica. Infatti, con il DDL 1004, sembrerebbe che lo Stato italiano voglia fare anche da Chiesa …
Conclusione
Il DDL 1004 è in oggettiva ed evidente contraddizione con la Rivelazione (S. Scrittura e Tradizione apostolico/patristica), con la sana teologia scolastica (san Tommaso d’Aquino, il Dottore Ufficiale della Chiesa romana) e con il Magistero costante e tradizionale della Chiesa (dal 1200 al 1937), con il quale ha rotto “Nostra aetate” del Concilio Vaticano II (1965) e – Dio non voglia – anche il DDL 1004, se la Camera dei Deputati lo voterà.
Speriamo e preghiamo Iddio che il DDL sia bocciato nell’ottobre del 2026 dalla Camera dei Deputati
d. Curzio Nitoglia
1 Giustiniano, cita i giuristi e canonisti: Ulpiano († 223 d. C.), Cassio († 69 d. C.) e Fiorentino († 150 d. C. circa).
2 Nato nel 1948 in Israele, Benny Morris, ha scritto numerosi libri sulla questione del sionismo e della Palestina (Il Problema dei rifugiati palestinesi, 1988; Vittime, 1999; La prima guerra arabo-israeliana del 1948, 2001).
3 Avi Schlaim, nato a Bagdad in Iraq nel 1945, da una eminente e ricca famiglia ebraica irachena, che si trasferì in Israele nel 1950; ha studiato in GB poi ha insegnato Scienze Politiche in varie Università britanniche dal 1970, oggi è professore emerito. Le sue opere principali sono: Il muro di ferro: Israele e il mondo arabo, 2000; Collusione oltre il Giordano, 1988; Il Leone della Giordania: Re Hussein, 2007; Israele e Palestina, 2009; Memorie di un arabo-ebreo, 2023 (autobiografia); Genocidio a Gaza, 2024. Ebbene, questi Autori, sono israeliti, sono cattedratici e parlano di “genocidio”; ora, con il DDL 1004 rischierebbero la galera in Italia? Temo di sì …
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1 commento su “IL DDL sull’Antisemitismo del 2026. Don Curzio Nitoglia.”
E a quando l’Anticristocattolicesimo, considerato che da quelle parti va molto in voga?