Marco Tosatti
Carissimi StilumCuriali, Matteo Castagna, che ringraziamo di cuore, offre alla vostra attenzione queste riflessioni su un’iniziativa a dir poco discutbile. Buona lettura e diffusione.
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La confessione si fa, di norma, in chiesa, all’interno del confessionale o in un luogo riservato, vis-à-vis con un sacerdote. In caso di necessità (viaggi, urgenze), si può chiedere a un sacerdote in qualsiasi luogo. Il sacramento richiede la presenza fisica del sacerdote. Dio solo perdona i peccati. Poiché Gesù è il Figlio di Dio, egli dice di se stesso: «Il Figlio dell’uomo ha il potere sulla terra di rimettere i peccati» (Mc 2,10) ed esercita questo potere divino: «Ti sono rimessi i tuoi peccati!» (Mc 2,5).Ancor di più: in virtù della sua autorità divina dona tale potere agli uomini affinché lo esercitino nel suo nome. Gesù ha affidato l’esercizio del potere di assolvere i peccati al ministero apostolico. A questo è affidato il «ministero della riconciliazione» (2 Cor 5,18). L’Apostolo è inviato «nel nome di Cristo», ed è Dio stesso che, per mezzo di lui, esorta e supplica: «Lasciatevi riconciliare con Dio» (2 Cor 5,20).
La confessione è obbligatoria di persona perché, nella teologia cattolica, è considerata un incontro personale e fisico con Cristo tramite il sacerdote, che agisce in Sua vece. Il contatto diretto garantisce l’assoluzione esplicita, simboleggia la riconciliazione con la comunità (ferita dal peccato) e offre un confronto umile e concreto. Il confessore, agendo in persona Christi, rende visibile e udibile il perdono di Dio, offrendo certezza spirituale.
Il vincolo del segreto confessionale è assoluto e inviolabile, e la violazione del medesimo comporta pene gravissime, tra cui la più grave è la scomunica latae sententiae. La scomunica latae sententiae è un concetto che appartiene al diritto canonico della Chiesa Cattolica e indica una particolare modalità con cui vengono applicate alcune pene canoniche. Questo tipo di scomunica scatta automaticamente nel momento stesso in cui si commette il reato specificato dal diritto canonico, senza bisogno che un’autorità ecclesiastica pronunci la sentenza formale. il segreto è detto Sigillo sacramentale. Per garantirlo, è necessario che gli unici ad ascoltare la confessione siano il penitente ed il sacerdote.
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