Marco Tosatti
Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione il comunicato di risposta al Vaticano della Fraternità sacerdotale San Pio X. Buona lettura e condivisione.
§§§
COMUNICATO DELLA CASA GENERALIZIA
In occasione dell’incontro del 12 febbraio scorso tra don Davide Pagliarani, Superiore
generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, e Sua Eminenza il cardinal Víctor
Manuel Fernández, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, organizzato a
seguito dell’annuncio di future consacrazioni episcopali per la Fraternità, quest’ultimo
aveva proposto «un percorso di dialogo specificamente teologico, con una metodologia
ben precisa, […] per evidenziare i minimi necessari per la piena comunione con la
Chiesa Cattolica», subordinando tale dialogo alla sospensione delle consacrazioni
episcopali annunciate.
Su richiesta del Prefetto del Dicastero, il Superiore generale ha presentato questa
proposta ai membri del suo Consiglio e ha preso il tempo necessario per valutarla.
In data 18 febbraio, don Davide Pagliarani ha inviato la sua risposta scritta al Cardinale,
accompagnata da diversi allegati e firmata dai cinque membri del Consiglio generale.
Poiché la questione è ormai di dominio pubblico, a motivo della comunicazione
pubblicata dalla Santa Sede il 12 febbraio, appare opportuno rendere pubblico anche il
contenuto di questa lettera e dei suoi allegati, al fine di permettere ai fedeli di conoscere
con precisione la risposta fornita.
Il Superiore generale affida questa vicenda alla preghiera dei membri della Fraternità e
di tutti i fedeli. Egli chiede che la preghiera del rosario, così come i sacrifici della
Quaresima che si apre, siano offerti in modo speciale per il Santo Padre, per il bene della
santa Chiesa, e per preparare degnamente le anime alla cerimonia del 1o luglio.
Menzingen, 19 febbraio 2026
Lettera di don Davide Pagliarani
al Cardinal Fernández
Menzingen, 18 febbraio 2026
Mercoledì delle Ceneri
Eminenza Reverendissima,
Anzitutto, La ringrazio per avermi ricevuto il 12 febbraio scorso, e anche per aver reso
pubblico il contenuto del nostro incontro, il che favorisce una perfetta trasparenza nella
comunicazione.
Non posso che accogliere favorevolmente l’apertura a una discussione dottrinale,
manifestata oggi dalla Santa Sede, per la semplice ragione che sono stato io stesso a
proporla esattamente sette anni fa, in una lettera datata 17 gennaio 20191
. All’epoca, il
Dicastero non aveva espresso interesse per una tale discussione, con la motivazione –
esposta oralmente – che un accordo dottrinale tra la Santa Sede e la Fraternità San Pio X
era impossibile.
Da parte della Fraternità, la discussione dottrinale era – e rimane tuttora – auspicabile
e utile. Infatti, anche se non si riesce a trovare un accordo, scambi fraterni favoriscono
la conoscenza reciproca, permettono di affinare e approfondire le proprie
argomentazioni, di comprendere meglio lo spirito e le intenzioni che animano le posizioni
dell’interlocutore, soprattutto il suo reale amore per la Verità, per le anime e per la
Chiesa. Ciò vale, in ogni circostanza, per entrambe le parti.
Tale era precisamente la mia intenzione, nel 2019, quando ho suggerito una
discussione in un momento sereno e pacifico, senza la pressione o la minaccia di
un’eventuale scomunica che avrebbe reso il dialogo un po’ meno libero – cosa che,
purtroppo, si verifica oggi.
Detto questo, se mi rallegro, ovviamente, di una nuova apertura al dialogo e di una
risposta positiva alla proposta del 2019, non posso accettare, per onestà intellettuale e
fedeltà sacerdotale, davanti a Dio e alle anime, la prospettiva e le finalità in nome delle
quali il Dicastero propone una ripresa del dialogo nel presente frangente; né,
contestualmente, la procrastinazione della data del 1o luglio.
Le espongo rispettosamente i motivi, ai quali aggiungo alcune considerazioni
complementari.
1. Sappiamo entrambi in anticipo che non possiamo metterci d’accordo sul piano
dottrinale, con particolare riferimento agli orientamenti fondamentali adottati dopo
il Concilio Vaticano II. Questo disaccordo, da parte della Fraternità, non deriva da una
semplice divergenza di vedute, ma da un vero caso di coscienza, provocato da ciò che
si rivela essere una rottura con la Tradizione della Chiesa. Questo nodo complesso è
purtroppo divenuto ancora più inestricabile con gli sviluppi dottrinali e pastorali
avvenuti nel corso dei recenti pontificati.
Non vedo dunque come un percorso di dialogo comune potrebbe giungere a
determinare insieme ciò che costituirebbe «i minimi necessari per la piena
comunione con la Chiesa Cattolica», poiché – come Lei stesso ha ricordato con
franchezza – i testi del Concilio non possono essere corretti, né la legittimità della
Riforma liturgica messa in discussione.
2. Questo dialogo dovrebbe permettere di chiarire l’interpretazione del Concilio
Vaticano II. Ma essa è già chiaramente fornita nel post-Concilio e nei documenti
successivi della Santa Sede. Il Concilio non costituisce un insieme di testi liberamente
interpretabili: esso è stato recepito, sviluppato e applicato da sessant’anni, dai papi
che si sono succeduti, secondo orientamenti dottrinali e pastorali precisi.
Questa lettura ufficiale si esprime, per esempio, in testi di rilievo come Redemptor
hominis, Ut unum sint, Evangelii gaudium o Amoris lætitia. Essa si manifesta
anche nella Riforma liturgica, compresa alla luce dei principi riaffermati in
Traditionis custodes. Tutti questi documenti mostrano che il quadro dottrinale e
pastorale nel quale la Santa Sede intende collocare ogni discussione è già
determinato.
3. Il dialogo proposto si presenta oggi in circostanze dalle quali non si può fare
astrazione. Infatti, attendavamo da sette anni un’accoglienza favorevole alla proposta
di discussione dottrinale formulata nel 2019. Più recentemente, abbiamo scritto per
due volte al Santo Padre: per chiedere anzitutto un’udienza, poi per esporre con
chiarezza e rispetto le nostre necessità e la situazione concreta della Fraternità.
Ora, dopo un lungo silenzio, è solo nel momento in cui si evocano consacrazioni
episcopali che si propone la ripresa di un dialogo, il quale appare dunque dilatorio e
condizionato. Infatti, la mano tesa dell’apertura al dialogo si accompagna purtroppo
a un’altra mano già pronta a comminare sanzioni. Si parla di rottura di comunione, di
scisma2 e di «gravi conseguenze». Inoltre, questa minaccia è ormai pubblica, il che
crea una pressione difficilmente compatibile con un autentico desiderio di scambi
fraterni e di dialogo costruttivo.
4. D’altro canto, non ci sembra possibile intraprendere un dialogo per definire quali
sarebbero i minimi necessari alla comunione ecclesiale, semplicemente perché
questo compito non ci appartiene. Nel corso dei secoli, i criteri di appartenenza alla
Chiesa sono stati stabiliti e definiti dal Magistero. Ciò che doveva essere creduto
obbligatoriamente per essere cattolici è sempre stato insegnato con autorità, nella
fedeltà costante alla Tradizione.
Di conseguenza, non si vede come questi criteri potrebbero essere oggetto di un
discernimento comune mediante un dialogo, né come potrebbero essere rivalutati
oggi al punto da non corrispondere più a ciò che la Tradizione della Chiesa ha sempre
insegnato, e che noi desideriamo osservare fedelmente, al nostro posto.
5. Infine, se si prevede un dialogo in vista di giungere a una dichiarazione dottrinale che
la Fraternità possa accettare, riguardo al Concilio Vaticano II, non possiamo ignorare
i precedenti storici degli sforzi compiuti in tal senso. Richiamo la Sua attenzione in
particolare sul più recente: la Santa Sede e la Fraternità hanno avuto un lungo
percorso di dialogo, iniziato nel 2009, particolarmente intenso per due anni, poi
proseguito in modo più sporadico fino al 6 giugno 2017. Durante tutti quegli anni si è
cercato di raggiungere ciò che il Dicastero propone ora.
Ora, tutto si è infine concluso in modo drastico con una decisione unilaterale del
Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, il Cardinal Müller, che, nel
giugno 2017, ha solennemente stabilito, a suo modo, «i minimi necessari per la piena
comunione con la Chiesa Cattolica», includendo esplicitamente tutto il Concilio e il
post-Concilio3
. Ciò mostra che, se ci si ostina in un dialogo dottrinale troppo forzato
e senza sufficiente serenità, a lungo termine, invece di ottenere un risultato
soddisfacente, non si fa che aggravare la situazione.
Per queste ragioni, nella consapevolezza condivisa che non possiamo trovare un
accordo sulla dottrina, mi sembra che l’unico punto sul quale possiamo incontrarci sia
quello della carità verso le anime e verso la Chiesa.
In quanto cardinale e vescovo, Lei è anzitutto un pastore: mi permetta di rivolgermi
a Lei a questo titolo. La Fraternità è una realtà oggettiva: essa esiste. Per questo, nel
corso degli anni, i Sommi Pontefici hanno preso atto di questa esistenza e, con atti
concreti e significativi, hanno riconosciuto il valore del bene che essa può compiere,
nonostante la sua situazione canonica. È per questo che oggi ci parliamo.
Questa stessa Fraternità Le chiede unicamente di poter continuare a compiere lo
stesso bene per le anime alle quali amministra i santi sacramenti. Non Le chiede
nient’altro, nessun privilegio, né tantomeno una regolarizzazione canonica che, nello
stato attuale delle cose, si rivela essere impraticabile a causa delle divergenze dottrinali.
La Fraternità non può abbandonare le anime. Il bisogno delle consacrazioni è un bisogno
concreto a breve termine per la sopravvivenza della Tradizione, al servizio della santa
Chiesa Cattolica.
Possiamo essere d’accordo su un punto: nessuno di noi desidera riaprire ferite. Non
ripeterò qui tutto ciò che abbiamo già espresso nella lettera indirizzata a papa Leone XIV,
e di cui Lei ha diretta conoscenza. Sottolineo soltanto che, nella situazione presente,
l’unica via realmente praticabile è quella della carità.
Nel corso dell’ultimo decennio, papa Francesco e Lei stesso avete ampiamente
promosso «l’ascolto» e la comprensione di situazioni particolari, complesse, eccezionali,
estranee agli schemi ordinari. Avete pure auspicato un uso del diritto canonico che sia
sempre pastorale, flessibile e ragionevole, senza pretendere di risolvere tutto mediante
automatismi giuridici e schemi precostituiti. La Fraternità non Le chiede nient’altro nel
presente frangente – e soprattutto non lo chiede per sé stessa: lo chiede per quelle anime
sulle quali, come già promesso al Santo Padre, non ha altra intenzione che quella di farne
dei veri figli della Chiesa Romana.
Infine, vi è un altro punto sul quale siamo pure d’accordo, e che deve incoraggiarci: il
tempo che ci separa dal 1o luglio è quello della preghiera. È un momento in cui
imploriamo dal Cielo una grazia speciale e, da parte della Santa Sede, comprensione.
Prego in particolare per Lei lo Spirito Santo e – non lo prenda come una provocazione –
la Sua Santissima Sposa, la Mediatrice di tutte le Grazie.
È mio desiderio ringraziarLa sinceramente per l’attenzione che mi ha accordato, e per
l’interesse che vorrà portare alla presente questione.
La prego di gradire, Eminenza Reverendissima, l’espressione dei miei più distinti
ossequi; colgo l’occasione per confermarmi ancora una volta devotissimo nel Signore.
Davide Pagliarani
Superiore Generale
+ Alfonso de Galarreta Christian Bouchacourt
Primo Assistente Generale Secondo Assistente Generale
+ Bernard Fellay Franz Schmidberger
Primo Consigliere Generale Secondo Consigliere Generale
Ex Superiore Generale Ex Superiore Generale
***
1 Cfr. Allegato 1.
2 La Fraternità si difende tuttavia da ogni accusa di scisma e ritiene, sulla base della teologia tradizionale
e dell’insegnamento costante della Chiesa, che una consacrazione episcopale non autorizzata dalla Santa
Sede, quando non sia accompagnata né da un’intenzione scismatica, né dal conferimento della
giurisdizione, non costituisca una rottura della comunione ecclesiale. Cfr. Allegato 2.
3 Cfr. Allegato 3.
Allegato 1: Lettera di don Davide Pagliarani a Mons. Pozzo, del 17 gennaio 2019
Allegato 2: Ordine e giurisdizione: inconsistenza dell’accusa di scisma
Allegato 3: Lettera del Cardinal Müller a Mons. Fellay, del 6 giugno 2017
***
Allegato 1
Lettera di don Davide Pagliarani a Mons. Pozzo, del 17 gennaio 2019
Eccellenza Reverendissima,
prima di tutto, desidero ringraziarLa per la benevola attenzione da Lei manifestata verso la
Fraternità San Pio X nel corso di questi anni, nonché per la cordiale accoglienza che mi ha
riservato durante il nostro incontro del 22 novembre 2018. La mia gratitudine si estende
naturalmente anche a S. Em. il Cardinal Ladaria.
Come concordato durante tale incontro, Le scrivo in merito alle discussioni teologiche previste.
Rispetto a quanto fatto in passato, propongo di privilegiare scambi regolari in forma scritta tra
teologi della Santa Sede e della Fraternità, pianificando, ad esempio, due incontri annuali.
Gli interlocutori che propongo per la Fraternità sono sacerdoti idonei a sostenere una discussione
dottrinale. Si tratta dei Rev.di don Arnaud Sélégny, don Guillaume Gaud e don Jean-Michel
Gleize. È inoltre previsto a breve il trasferimento di don Sélégny alla Casa Generalizia, cosa che
ci permetterà di mantenere un contatto più diretto. Ciò non esclude che altri confratelli possano
comunque fornire il loro contributo.
Ritengo che sarebbe opportuno prendere in considerazione fin da ora la possibilità di pubblicare
l’esito di tali discussioni. L’idea mi è venuta leggendo il verbale del Suo incontro del 28 febbraio
2018 con il mio predecessore. Lei stesso esprimeva l’auspicio di una simile pubblicazione. È per
questo motivo che mi permetto di avanzare questo suggerimento. Tuttavia, lascio a Lei il compito
di indicarci le modalità per pubblicare le rispettive sintesi delle nostre discussioni, qualora lo
ritenga opportuno.
Per quanto riguarda i temi delle discussioni, ritengo che sarebbe opportuno che essi riguardino
sia il Concilio che il Magistero successivo. Infatti, nello sviluppo post-conciliare, esistono molti
elementi che permettono di precisare la vera interpretazione da dare al Concilio: da qui
l’importanza di includere negli scambi il Magistero post-conciliare.
Propongo dunque la seguente lista, che dovrebbe permetterci di coprire quasi tutti i temi da
trattare:
1. i fondamenti ecclesiologici dell’ecumenismo;
2. la pratica dell’ecumenismo da parte della gerarchia della Chiesa;
3. i fondamenti e gli scopi del dialogo interreligioso;
4. la salvezza degli ebrei secondo il Magistero attuale;
5. la nuova concezione del sacerdozio: i suoi fondamenti teologici e le sue conseguenze
liturgiche;
6. il ministero petrino alla luce di Apostolos Suos, Ut Unum Sint e degli altri insegnamenti
di Giovanni Paolo II;
7. la sinodalità nel quadro del Magistero attuale;
8. la dottrina attuale sulla morale coniugale;
9. il primato e il ruolo della coscienza nel Magistero conciliare e post-conciliare.
Spero che ciò corrisponda anche alle Sue aspettative.
Voglia gradire, Eccellenza Reverendissima, i miei più rispettosi saluti in Domino.
don Davide Pagliarani
***
Allegato 2
Ordine e giurisdizione: inconsistenza dell’accusa di scisma
La costituzione Lumen gentium sulla Chiesa enuncia al capitolo III, n° 21, che il potere di
giurisdizione è conferito dalla consacrazione episcopale contemporaneamente al potere d’ordine.
Il decreto Christus Dominus, sull’ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa, enuncia il medesimo
principio nel suo Preambolo al n° 3. Tale affermazione è ripresa dal Codice di Diritto Canonico
del 1983, al canone 375 § 2. Ora, nella Chiesa, la ricezione del potere episcopale di giurisdizione
dipende per diritto divino dalla volontà del Papa, e lo scisma si definisce precisamente come l’atto
di colui che si arroga una giurisdizione in modo autonomo e senza tenere conto della volontà del
Papa. È per questo motivo che, secondo tali documenti, una consacrazione episcopale compiuta
contro la volontà del Papa sarebbe necessariamente un atto scismatico.
Questa argomentazione, che vorrebbe concludere che le future consacrazioni episcopali in seno
alla Fraternità sarebbero scismatiche, riposa interamente sul postulato del Concilio Vaticano II,
secondo cui la consacrazione episcopale conferirebbe contemporaneamente il potere d’ordine e
quello di giurisdizione.
Ora, secondo il parere di pastori e teologi la cui autorità era riconosciuta al tempo del Concilio
Vaticano II, questo postulato non è tradizionale ed è privo di fondamento solido. Durante il
Concilio, il cardinal Browne e Mons. Luigi Carli lo hanno dimostrato nelle loro osservazioni scritte
sullo schema della futura costituzione Lumen gentium. Lo stesso fece Mons. Dino Staffa,
appoggiandosi ai dati meglio attestati della Tradizione.
Pio XII ha dichiarato a tre riprese, nella Mystici corporis nel 1943, nella Ad Sinarum gentem
nel 1954 e nella Ad apostolorum principis nel 1958, che il potere episcopale ordinario di
governo di cui godono i vescovi, e che essi esercitano sotto l’autorità del Sommo Pontefice, è loro
comunicato in modo immediato – vale a dire senza l’intermediario della consacrazione episcopale
– dallo stesso Sommo Pontefice: «immediate sibi ab eodem Pontifice Summo impertita». Se
questo potere è loro conferito in modo immediato dal solo atto della volontà del Papa, non si vede
come esso possa derivare dalla consacrazione.
Tanto più che la maggior parte dei teologi e dei canonisti nega assolutamente che la consacrazione
episcopale conferisca il potere di giurisdizione.
Anche la disciplina della Chiesa è in contraddizione con questa tesi. Infatti, se il potere di
giurisdizione fosse conferito dalla consacrazione, come potrebbe essere vero che un Sommo
Pontefice eletto, che non fosse ancora consacrato vescovo, possiede già per diritto divino la pienezza
del potere di giurisdizione, nonché l’infallibilità, a partire dal momento stesso in cui accetta la
sua elezione? Secondo la stessa logica, se fosse la consacrazione a conferire la giurisdizione, i
vescovi residenziali nominati ma non ancora consacrati, nonostante siano già posti a capo della
loro diocesi come veri pastori, non avrebbero alcun potere di giurisdizione né alcun diritto di
sedere in concilio, mentre in realtà possiedono formalmente entrambe queste prerogative prima
della loro consacrazione episcopale. Quanto ai vescovi titolari, che non godono di alcuna autorità
su alcuna diocesi, essi sarebbero stati privati per secoli dell’esercizio di un potere di giurisdizione
che, secondo la Lumen gentium, avrebbero ricevuto in virtù della loro consacrazione.
Se si obietta che la consacrazione conferisce già un potere di giurisdizione propriamente detto,
ma che richiede l’intervento del Papa per poter essere esercitato concretamente, rispondiamo
che tale distinzione è fittizia, poiché Pio XII afferma chiaramente che è il potere di giurisdizione
nella sua essenza a essere immediatamente comunicato dal Papa, il quale non si limita dunque a
realizzare una condizione richiesta per il buon esercizio di tale potere.
I vescovi che saranno consacrati il prossimo 1° luglio come ausiliari della Fraternità non si
arrogheranno dunque alcuna giurisdizione contro la volontà del Papa, e non saranno affatto
scismatici.
***
Allegato 3
Lettera del Cardinal Müller a Mons. Fellay, del 6 giugno 2017
Eccellenza,
Come Lei sa, Papa Francesco ha manifestato, a più riprese, la sua benevolenza verso la vostra
Fraternità Sacerdotale, concedendo in particolare, a tutti i sacerdoti membri, la facoltà di
confessare in modo valido i fedeli e autorizzando gli Ordinari del luogo a concedere licenze per
la celebrazione dei matrimoni dei fedeli che seguono l’attività pastorale nella vostra Fraternità.
D’altra parte, la discussione prosegue riguardo alle questioni relative al pieno ristabilimento della
comunione della vostra Fraternità con la Chiesa Cattolica.
A tal proposito, con l’approvazione del Sommo Pontefice, ho ritenuto necessario sottoporre alla
Sessione Ordinaria della nostra Congregazione, riunita il 10 maggio scorso, il testo della
Dichiarazione dottrinale che Le è stato trasmesso durante l’incontro del 13 giugno 2016, come
condizione necessaria in vista del pieno ristabilimento della comunione. Ecco a tal riguardo le
decisioni unanimi di tutti i Membri del nostro Dicastero:
1. È necessario esigere dai membri della Fraternità Sacerdotale San Pio X l’adesione alla
nuova formula della Professio fidei del 1988. Di conseguenza, non è più sufficiente
chiedere loro di aderire alla Professio fidei del 1962.
2. Il nuovo testo della Dichiarazione dottrinale deve contenere un paragrafo nel quale i
firmatari dichiarino, in modo esplicito, la loro accettazione degli insegnamenti del
Concilio Vaticano II e di quelli del periodo post-conciliare, accordando a dette
affermazioni dottrinali il grado di adesione loro dovuto.
3. I membri della Fraternità Sacerdotale San Pio X devono riconoscere non solo la validità,
ma anche la legittimità del Rito della Santa Messa e dei Sacramenti, secondo i libri liturgici
promulgati dopo il Concilio Vaticano II.
Nel corso dell’Udienza accordata al Cardinale Prefetto il 20 maggio 2017, il Sommo Pontefice ha
approvato tali decisioni.
Nel comunicarle a Lei, Le sarei grato di farle conoscere ai membri della Fraternità Sacerdotale
San Pio X.
AssicurandoLe la mia preghiera per la Sua delicata missione, La prego di gradire l’espressione
dei miei sentimenti devoti nel Signore.
Gerhard Card. Müller, Prefetto
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3 commenti su “I Lefebvriani al Papa: non Siamo Scismatici. Basta Ferite, Risolviamo i Problemi sulla Via della Carità.”
FSSPX e “Santa Sede” sono agli antipodi.
Inutili tutte le interminabili dissertazioni.
Soluzione? O definitiva spaccatura o deplorevole inciucio.
“Quod ille solus possit deponere episcopos vel reconciliare.” (Dictatus papae, Gregorio VII)
da un Epistolario Inedito: “Si vis episcopos para culum”!
In esclusiva, tradotto dal latino, per i lettori di Stilvm Curiae:
FSSPX. Caro Bobby, come stai? Noi qua tutto bene, tranne che ci troviamo a corto di vescovi: ‘sti quattro “matusalemme” fra poco schiattano e non abbiamo il ricambio! Che dici? …se ne ordinassimo un paio di nuovi?? Facciamo qualche ordinazione, conserviamo i contributi delle nostre pecorelle e tu sarai sempre il nostro venerato papa!!
———
Ma a causa delle “maledette” poste vaticane, la risposta non è mai giunta (e forse neppure la domanda?).
Dopo molti mesi…
FSSPX. Ehi Robert, se ci sei batti un colpo!
SANTA SEDE. Nostro carissimo, Vogliamo certamente accontentarti e siamo aperti al dialogo per risolvere i tuoi problemi, ma prima vorremmo accoglierti nel Nostro Seno Paterno(!): tu vorresti fare tutto “in casa” e Noi …che cacchio ci stiamo a fare? Ascoltaci: tu lascia perdere tutte le stronzate sul Concilio e ti nominiamo tutti i vescovi che vuoi! Ok??
FSSPX. Ma così la Fraternità mi salta per aria! A cosa servirebbe più?! E i fedeli cosa faranno, Robert? Piuttosto, invece di far marcia indietro: mi arrangio e me li nomino da me i vescovi!
SANTE SEDE. Attento carino! Che Tucho nostro perdona tutto, ma tu alla riunione hai scansato il suo bacio e per questo non la passerai liscia!
Quindi picciotto se sgarri… para le chiappe!
Tuo aff.mo
✝Bob.
Comunione, Tradizione e atto episcopale: alcune precisazioni necessarie
Il comunicato della Fraternità Sacerdotale San Pio X e la lettera di don Davide Pagliarani al Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede meritano una lettura attenta e rispettosa. Essi pongono questioni reali: il rapporto tra Concilio Vaticano II e Tradizione, l’autorità del Magistero post-conciliare, la natura della comunione ecclesiale, il significato di eventuali consacrazioni episcopali senza mandato pontificio.
Proprio per questo, è necessario distinguere con precisione.
⸻
1. Tradizione e Magistero vivente
Il punto centrale della lettera è l’affermazione secondo cui il dissenso della Fraternità non sarebbe una semplice divergenza di opinione, ma un “caso di coscienza” di fronte a una presunta rottura con la Tradizione.
Ora, la dottrina cattolica insegna che la Tradizione non è un corpo dottrinale statico opposto al Magistero vivente, ma la stessa fede apostolica trasmessa nella Chiesa sotto l’assistenza dello Spirito Santo.
Il Concilio Vaticano II, in Lumen gentium 25, ribadisce che il Magistero autentico dei vescovi in comunione con il Papa esige un religioso ossequio dell’intelletto e della volontà. La Tradizione non è criterio contro il Magistero; è il suo contenuto vivente.
Se si afferma che l’interpretazione autentica del Concilio è già stata data dal Magistero successivo, allora la questione non riguarda solo testi discussi, ma l’autorità stessa del Magistero nel suo esercizio storico.
⸻
2. Il “minimo necessario” per la comunione
La Fraternità osserva che non spetta a un dialogo determinare i criteri di appartenenza alla Chiesa, già definiti dal Magistero nei secoli. Questo è vero in linea di principio: la fede non è oggetto di negoziazione.
Tuttavia, è altrettanto vero che spetta alla Sede Apostolica chiarire quali atti di assenso siano richiesti per la piena comunione. L’unità ecclesiale non è un fatto sociologico, ma una realtà visibile e giuridica, fondata sulla professione della stessa fede e sulla comunione gerarchica.
Quando Papa Giovanni Paolo II, nel motu proprio Ecclesia Dei, qualificò le consacrazioni episcopali compiute senza mandato pontificio come atto scismatico, egli non fondò il giudizio su una questione secondaria, ma sulla natura stessa della comunione gerarchica.
Il Codice di Diritto Canonico definisce lo scisma come il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri a lui soggetti (can. 751). L’ordinazione episcopale senza mandato pontificio, anche se non accompagnata dall’intenzione esplicita di costituire una gerarchia parallela, costituisce oggettivamente una ferita alla comunione visibile. Difatti è uno scisma vero e proprio.
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3. Ordine e giurisdizione
L’allegato teologico della Fraternità insiste sulla distinzione tra potere d’ordine e potere di giurisdizione, richiamando insegnamenti di Papa Pio XII. È una distinzione reale e tradizionale.
Tuttavia, il punto decisivo non è se la consacrazione conferisca immediatamente la giurisdizione. Il punto è che l’episcopato, per sua natura, è inserito nella comunione gerarchica con il Romano Pontefice. Il can. 1013 stabilisce che nessun vescovo può consacrare legittimamente un altro vescovo senza mandato pontificio; il can. 1387 (riforma 2021) prevede la sanzione per chi lo fa.
Non si tratta di una mera norma disciplinare contingente, ma dell’espressione giuridica di un principio teologico: l’unità del collegio episcopale con il suo capo.
⸻
4. “Paladini della Tradizione”?
Qui si impone una precisazione ulteriore, delicata ma necessaria.
È noto che la Fraternità si presenti come custode della Tradizione. Tuttavia, nella prospettiva cattolica, nessun gruppo particolare può appropriarsi del titolo di “paladino della Tradizione” come se essa fosse un patrimonio da difendere contro la Chiesa visibile.
La Tradizione non è una bandiera identitaria né un’etichetta ecclesiale; è la vita stessa della Chiesa in continuità apostolica, custodita dal Magistero papale e vissuta nel Popolo di Dio.
Se un soggetto ecclesiale si pone in una posizione di tensione strutturale con il Magistero vivente e con l’unità gerarchica, sarebbe teologicamente più corretto definirsi come espressione di una sensibilità teologica o liturgica particolare, non come misura normativa della Tradizione in quanto tale.
La Tradizione cattolica non è proprietà di alcuna corrente. È realtà più ampia di ogni scuola, più grande di ogni crisi, più profonda di ogni stagione ecclesiale.
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5. Pastoralità e diritto
La lettera invoca un uso pastorale e flessibile del diritto canonico. È un’esigenza legittima: il diritto nella Chiesa è al servizio della salvezza delle anime (salus animarum suprema lex).
Ma proprio per questo, l’unità visibile con il Successore di Pietro non può essere relativizzata in nome di un bene pastorale particolare. La comunione con il Papa non è un elemento accessorio; è principio costitutivo dell’ecclesialità cattolica.
⸻
Conclusione
La crisi dottrinale e pastorale del nostro tempo è reale. Le tensioni sono profonde. Il desiderio di chiarezza è comprensibile.
Ma nella visione cattolica, la fedeltà alla Tradizione e la comunione con il Successore di Pietro non sono beni contrapposti.
Ogni gesto che rischi di porli in alternativa apre una ferita non solo giuridica, ma ecclesiologica.
La Tradizione non ha bisogno di essere “salvata” mediante atti che mettono in questione l’unità gerarchica: essa vive nella Chiesa una, santa, cattolica e apostolica, anche nelle sue prove.
Il tempo della preghiera invocato dalla stessa Fraternità è davvero il luogo più teologico in cui sostare: perché l’unità della Chiesa non è un compromesso umano, ma un dono da custodire con timore e carità.
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