Benedetto Celebrava con Francesco, che è Papa, e non Era in Sede Impedita. Don Tullio Rotondo.

22 Giugno 2024 Pubblicato da

Marco Tosatti

Carissimi StilumCuriali, come ricorderete il nostro sito ha ospitato nei giorni scorsi questo intervento di Don Tullio Rotondo, e la risposta di Andrea Cionci. Don Tullio Rotondo ci ha inviato queste ulteriori considerazioni che portiamo alla vostra attenzione. Buona lettura e diffusione. I commenti sono disattivati.

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A proposito degli errori ereticali di Cionci e Minutella precisazioni teologico canonistiche di una persona che ha una competenza riconosciuta in tali materie.

Ringrazio il dottor Tosatti che mi consente di smascherare le ulteriori affermazioni false e per di più diffamatorie nei mie confronti che diffonde il dottor Cionci che non ha una competenza riconosciuta in teologia e diritto canonico e che neppure si perita si cercare di capire a fondo cosa dice la sana dottrina in questi campi esibendosi in gravi interpretazioni di testi magisteriali che ne contraddicono il senso.

Sottolineo: il dottor Cionci non è né un teologo né un canonista con titoli riconosciuti in materia … ma oltre a ciò in molte sue affermazioni mostra di non documentarsi seriamente sulla base della sana dottrina.

Se io ho detto che mostra incompetenza lo ho anche dimostrato nei circa 130 video che ho pubblicato su YouTube mostrando le falsità che racconta e provando tutto anche sulla base del fatto che ho conseguito un dottorato in teologia e una laurea in giurisprudenza con tesi in diritto canonico.

Quindi ho una competenza riconosciuta e e mi baso su autori che affermano la sana dottrina.

Quello che dico lo baso sulla retta interpretazione dei testi del Magistero attuata da grandi teologi o canonisti che cito ampiamente nei miei video e che ho citato anche nel precedente testo che ho pubblicato sul blog dello stesso Tosatti e anche sulla mia competenza riconosciuta. Il diritto canonico e la teologia sono scienze che richiedono competenza.

Se ad una persona che ha studiato le basi della matematica una persona incompetenza dicesse che 2+2 fa 100.000  la persona che ha studiato direbbe all’altra che è incompetente o crassamente ignorante se non vuole neppure studiare ciò che può per capire che 2 + 2 fa 4 in modo simile avendo io avendo studiato per decine di anni diritto canonico e teologia affermo chiaramente che quello che dice il dottor Cionci è indice di incompetenza chiara nonché in alcuni casi di crassa ignoranza o addirittura ignoranza affettata secondo le indicazioni del codice canonico.

Andiamo a smascherare l’incompetenza del dottor Cionci che si manifesta nell’articolo con cui mi attacca.

Dice il dottor Cionci “Can. 332§2: Nel caso che il Romano Pontefice rinunci al suo ufficio, (MUNUS) si richiede per la validità che la rinuncia sia fatta liberamente… Declaratio di Benedetto XVI: “plena libertate declaro me MINISTERIO episcopi Romae…. commisso renuntiare”. C’è quindi un errore sostanziale: manca la rinuncia al munus petrino. Quindi per il Can. 188: – “La rinuncia fatta per timore grave, per dolo o per ERRORE SOSTANZIALE, è nulla per il diritto stesso”.”

Significativamente il dottor Cionci offre una sua riflessione che non si appoggia su nessun canonista né del passato né del presente, nessun canonista serio affermerebbe infatti un simile sproposito perché il diritto canonico insegna che il canone 332 non richiede la menzione precisa della parola munus per la rinunzia come dicono praticamente tutti i canonisti, in particolare io ho citato i testi di Chiappetta e di Ghirlanda precedenti al 2013. Nei giorni scorsi ho smascherato un’ulteriore falsità diffusa dal dottor Cionci contro di me con la quale voleva affermare che i canonisti che cito sono precedenti al 1983 e quindi non conoscono il codice attuale,  come ho mostrato chiaramente io mi appoggio su un testo del Chiappetta, curato da altri autori, che è del 2011 e mi baso su testi di Ghirlanda anteriori al 2013, quindi contrariamente ad altre falsità del dott. Cionci io non mi baso su canonisti bergogliani ma su canonisti che hanno realizzato importanti commenti al Codice di Diritto Canonico. Mi faccia vedere il dott. Cionci qualche commentario al Codice Canonico di alto livello che afferma quanto lui dice sul munus e parla di invalidità della rinunzia nel senso che lui afferma … lo citi … NON LO HA MAI CITATI! Le sue affermazioni non hanno fondamento e sono contrarie ad una retta interpretazione del Codice ma sono contrarie alla stessa Tradizione. Mai la rinunzia papale è stata legata ad validitatem alla parola munus!

Le affermazioni di Cionci sono quelle di una persona non esperta in materia canonistica che vuole intervenire su questioni che richiedono seria competenza in tale campo e anche seria competenza in teologia perché come sappiamo il diritto canonico è profondamente legato alla teologia e ciò vale in particolare per questioni attinenti la suprema autorità della Chiesa.

Il Papa gode di suprema autorità (canone 331) ed è al di sopra del diritto umano mentre è sottoposto alla legge divina e alla legge naturale, la sua rinunzia è valida se è fatta liberamente, non occorrono parole particolari, il canone 332 lo mostra a chi lo sa interpretare rettamente e i canonisti sono molto chiari (su questo punto si veda il testo di Chiappetta “Il Codice di diritto canonico. Commento …” EDB 2011 v. I commento al canone 331s); Benedetto XVI ha rinunziato liberamente al “ministero” cioè al papato infatti la declaratio di Benedetto XVI precisa molto chiaramente che la Sede Apostolica rimaneva vuota, cioè vacante, e occorreva eleggere il nuovo Papa.

Tutti gli esperti di alto livello di diritto canonico sia laici che ecclesiastici hanno pienamente accettato le dimissioni di Papa Benedetto; e anche coloro che hanno parlato in testi di storia di alto livello delle dimissioni di Benedetto hanno chiaramente parlato di rinuncia , ho citato tempo fa la “Treccani” appunto per mostrare che anche l’articolo fatto su tale testo ribadisce la validità della rinunzia. Capisco che citare la Treccani possa sembrare assurdo a Cionci ma si vede che non conosce bene come si scrivono testi scientifici: citando i veri competenti che con la loro competenza offrono importanti indicazioni sulle varie questioni.

Ripeto: tutti gli esperti di alto livello di diritto canonico sia laici che ecclesiastici hanno pienamente accettato le dimissioni di Papa Benedetto, come ha spiegato il segretario di Benedetto XVI l’uso di “ministero” nella declaratio è dovuto al fatto che Ratzinger riteneva che ministero fosse un termine più radicato nella Tradizione per indicare il papato: “Però il teologo Ratzinger non concordava con la tesi che rinveniva nei padri della Chiesa e anche nel Catechismo del Concilio di Trento i fondamenti della dottrina dei tria munera. Lui riteneva invece che la teologia classica fosse estranea a questa teoria, fatta sostanzialmente propria per la prima volta dal Magistero conciliare. Perciò ha privilegiato il concetto di ministerium.” Gänswein, Georg. Nient’altro che la verità: La mia vita al fianco di Benedetto XVI (Italian Edition) (p.270). EDIZIONI PIEMME. Edizione del Kindle.) Ministero infatti indica servizio e si collega al Cristo Servo cui il Papa viene in certo modo configurato. Il Papa è un Servo in Cristo Servo, il suo Servizio è un Servizio di carità per la salvezza delle anime.  Capisco che il dott. Cionci non sia esperto in questa materia … ma proprio per ciò dovrebbe documentarsi ampiamente sulla base delle affermazioni dei grandi esperti di teologia cattolica, capirebbe che il termine ministero è molto più teologicamente e cristologicamente profondo che quello di munus per indicare il papato e quindi per indicare la rinunzia ad esso.

Benedetto XVI ha quindi chiaramente rinunziato, come tutti sanno nella Chiesa, la Chiesa Cattolica infatti non è una società segreta ma una società in cui deve essere chiaro chi è il Papa , suo Capo visibile, e appunto per tutta la Chiesa è chiaro che Benedetto ha rinunziato e lui stesso sopo la rinunzia ha ribadito la validità della sua rinunzia ed ha chiamato Francesco con i termini di “Papa” “Santo Padre” e “mio successore” “nuovo Papa” come si può vedere chiaramente anche nei libri scritti da P. Seewald e che raccolgono le affermazioni di Benedetto XVI. Benedetto XVI ha fatto chiaramente obbedienza al nuovo Papa Francesco, come ha detto chiaramente il suo segretario mons. Xuereb, fin da poco dopo l’elezione di Francesco ( A. Tornielli “

E Benedetto disse a Francesco: “Prometto la mia totale obbedienzaˮ

 https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2018/02/09/news/span-id-u38547740304rcc-e-benedetto-disse-a-francesco-prometto-la-mia-totale-obbedienza-span-1.33977985/ ).

Dopo la rinunzia Benedetto non era in sede impedita.

Non lo era perché appunto aveva rinunziato validamente .

Ma anche la vita di Benedetto dopo la rinunzia non era quella di un Papa in sede impedita

La Sede Impedita, come spiega il diritto canonico e come ribadiscono i grandi commentari di esso, si ha quando? Can. 412 – La sede episcopale si intende impedita se il Vescovo diocesano è totalmente impedito di esercitare l’ufficio pastorale nella diocesi a motivo di prigionia, confino, esilio o inabilità, non essendo in grado di comunicare nemmeno per lettera con i suoi diocesani.

Come spiega anche il testo di Chiappetta “Il codice di diritto canonico. Commento giuridico-pastorale.” Ed 2011 alle pagg. 521s la sede impedita si ha quando il Vescovo o il Papa è totalmente impossibilitato a esercitare il suo ufficio “a motivo di prigionia, confino, esilio o inabilità, non essendo in grado di comunicare nemmeno per lettera con i suoi diocesani.” Benedetto comunicava con il segretario e comunicava con tante persone, dopo la rinunzia, addirittura andò anche in Germania in totale libertà, mons. Ganswein ha detto chiaramente a questo riguardo nel libro “Nient’altro che la verità”: “infine una futura situazione eccezionale, addirittura identificata da Cionci nella “sede impedita”, che il Codice di Diritto canonico, al n. 412, definisce: «Se il vescovo diocesano è totalmente impedito di esercitare l’ufficio pastorale (munere pastorali) nella diocesi a motivo di prigionia, confino, esilio o inabilità, non essendo in grado di comunicare nemmeno per lettera con i suoi diocesani». Manco a dirlo, quanto di più lontano dalla evidente modalità con cui ha vissuto Benedetto XVI nel Monastero, dove ha incontrato a quattr’occhi chi ha voluto, ha scritto a chiunque desiderasse e ha pubblicato tutto ciò che ha ritenuto opportuno.” (Gänswein, Georg. Nient’altro che la verità: La mia vita al fianco di Benedetto XVI (Italian Edition) (p.268s). EDIZIONI PIEMME. Edizione del Kindle)

Dopo la rinunzia, come detto, Benedetto ha concelebrato una cum Francisco pubblicamente a s. Pietro ed ha salutato varie persone come mostrano vari video.

Nessun canonista serio potrebbe mai affermare che Benedetto dopo la rinunzia era in una situazione che si collega a ciò che afferma il diritto canonico quando parla di sede impedita.

Appunto Cionci non cita nessun canonista quando parla di sede impedita, sono pure falsità che peraltro implicano crassa e affettata ignoranza o addirittura disprezzo per la verità visto che io più volte gli ho detto pubblicamente quello che ora faccio presente a voi e visto che lui continua a ribadire tali falsità.

Come detto interverrò presso gli organi competenti perché cessino queste falsità e questo signore la smetta di ingannare la gente. Non ho timore di nessun processo perché ciò che dico è ampiamente fondato a livello teologico e canonico, a differenza di ciò che afferma il dott. Cionci.

Inoltre, contrariamente alle falsità raccontate da Cionci, Benedetto XVI celebrava una cum Francisco dal momento della sua rinunzia visto che Benedetto era in piena unione con Francesco.

Benedetto XVI ha concelebrato pubblicamente con Francesco per la canonizzazione di Giovanni Paolo II come tutti possono vedere su YouTube e su tutti i canali di informazione, inoltre, come hanno detto testimoni oculari celebrava una cum Francisco nelle sue s. Messe che celebrava privatamente, io riporto nei miei video quello che dicono a riguardo due testimoni oculari: mons. Ganswein e don Simone Pifizzi. Mons. Ganswein dice chiaramente questo nel suo libro “Nient’altro che la verità.” alla pag. 228 dell’edizione ebook.

Abbiamo, come detto, testimoni oculari che affermano tutto questo: non esiste nessuno che testimoni che Benedetto celebrava una cum Benedetto. Le falsità di Cionci restano solo sue e di quelli che lo seguono e sono in chiaro contrasto con la realtà delle cose.

In realtà mons. Ganswein aveva già detto questo prima di scrivere tale libro quando affermò ad un sacerdote tedesco che Benedetto non celebrava una cum sé stesso.

La lettera falsa che giunse a don Minutella è stata considerata da Ganswein appunto come falsa perché non veniva da lui.

Né Ganswein né altri hanno mai affermato che Benedetto celebrava una cum sé stesso!

Comunque, ripeto: su questo argomento c’è il video pubblico della s. Messa concelebrata da Benedetto una cum Francisco per la canonizzazione di Giovanni Paolo II.

Parlando della s. Messa occorre affrontare la questione della validità dei Sacramenti; essa è una questione di teologia dogmatica e si basa sui testi che ho citato nell’articolo dell’altro giorno e che ovviamente il dott. Cionci non può confutare.

Caro dottor Cionci, si documenti su cosa è la teologia dogmatica e come si fa … essa è ben diversa dal diritto canonico e si basa sulla Bibbia  e sulla Tradizione specie sul Magistero cattolico … legga il testo che ho citato di L. Ott o altri testi di sana dottrina.

Il Catechismo di s. Pio X afferma: 522. Quante cose si richiedono per fare un sacramento? Per fare un sacramento si richiedono la materia, la forma ed il ministro, il quale abbia l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa.

Un Sacramento quindi è valido se ha questi 4 elementi:

1) materia;

2) forma;

3) ministro;

4) intenzione del ministro di fare ciò che fa la Chiesa.

Questa dottrina è stata indicata già nel Concilio di Firenze nella bolla Exultate Deo Denzinger Hunermann n. 1312 , prima e poi è stata variamente indicata e ribadita Denzinger Hunermann nn. 794.802.1083s.1262.1312-1327.1352.1601-1630.3100-3102.3126. Anche dei testi del Dicastero per la Dottrina della Fede ribadiscono questa dottrina, si veda il documento “Gestis verbisque” del  febbraio scorso in cui si afferma:  “Per tutti i Sacramenti, in ogni caso, appaiono fondamentali quegli elementi che il Magistero ecclesiale, in ascolto del sensus fidei del Popolo di Dio e in dialogo con la teologia, ha denominato materia e forma, ai quali si aggiunge l’intenzione del ministro. 13. La materia del Sacramento consiste nell’azione umana attraverso la quale agisce Cristo. In essa a volte è presente un elemento materiale (acqua, pane, vino, olio), altre volte un gesto particolarmente eloquente (segno della croce, imposizione delle mani, immersione, infusione, consenso, unzione). Tale corporeità appare indispensabile perché radica il Sacramento non solo nella storia umana, ma anche, più fondamentalmente, nell’ordine simbolico della Creazione e lo riconduce al mistero dell’Incarnazione del Verbo e della Redenzione da Lui operata.[24] 14. La forma del Sacramento è costituita dalla parola, che conferisce un significato trascendente alla materia, trasfigurando il significato ordinario dell’elemento materiale e il senso puramente umano dell’azione compiuta. Tale parola trae sempre in varia misura ispirazione dalla sacra Scrittura,[25] affonda le sue radici nella vivente Tradizione ecclesiale ed è stata autorevolmente definita dal Magistero della Chiesa mediante un attento discernimento.[26] 15. La materia e la forma, per il loro radicamento nella Scrittura e nella Tradizione, non sono mai dipesi né possono dipendere dal volere del singolo individuo o della singola comunità. A loro riguardo, infatti, compito della Chiesa non è quello di determinarli a piacimento o arbitrio di qualcuno, ma, salvaguardando la sostanza dei Sacramenti (salva illorum substantia),[27] di indicarli con autorevolezza, nella docilità all’azione dello Spirito. … 18. Legata alla materia e alla forma è l’intenzione del ministro che celebra il Sacramento. È chiaro che qui il tema dell’intenzione va ben distinto da quello della fede personale e della condizione morale del ministro che non intaccano la validità del dono di grazia.[34]Egli, infatti, deve avere l’«intenzione di fare almeno ciò che fa la Chiesa»,[35] rendendo l’azione sacramentale un atto veramente umano, sottratto a ogni automatismo, e un atto pienamente ecclesiale, sottratto all’arbitrio di un individuo. Inoltre, poiché ciò che fa la Chiesa non è altro che ciò che Cristo ha istituito,[36] anche l’intenzione, insieme alla materia e alla forma, contribuisce a rendere l’azione sacramentale il prolungamento dell’opera salvifica del Signore. Materia, forma e intenzione sono tra loro intrinsecamente unite: esse si integrano nell’azione sacramentale in modo tale che l’intenzione divenga il principio unificante della materia e della forma, facendo di esse un segno sacro mediante il quale la grazia è conferita ex opere operato.[37] “ ( https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_ddf_doc_20240202_gestis-verbisque_it.html  )

La frequente riproposizione della stessa dottrina ha portato me ed altri autori a indicarla, se bene intesa, come di livello dogmatico; essa emerse fin dall’epoca dei Padri della Chiesa ed è stata precisata e ribadita dalla Chiesa soprattutto a partire da Innocenzo III e quindi dal Concilio di Firenze.

Sottolineo che è una dottrina riguardante la teologia dogmatica. Il Codice di Diritto Canonico non è un testo di teologia dogmatica quindi non riporta la dottrina dogmatica nel suo complesso anche se in alcune parti la ribadisce.  Ovviamente chi conosce la teologia dogmatica non la cerca nel codice canonico ma nei testi del Denzinger e negli altri documenti che la presentano.

Che esista una chiara dottrina sulla validità dei Sacramenti è evidente per chi conosca la teologia dogmatica sulla base dei testi che ho citato, ma è anche evidente che per precisare questa dottrina, in alcuni casi, occorre l’intervento della s. Sede, come dice il canone citato dal dottor Cionci: Can. 841: “Poiché i sacramenti sono gli stessi per tutta la Chiesa e appartengono al divino deposito, è di competenza unicamente della suprema autorità della Chiesa approvare o definire i requisiti per la loro validità e spetta alla medesima autorità o ad altra competente, a norma del can. 838, §§3 e 4, determinare quegli elementi che riguardano la loro lecita celebrazione, amministrazione e recezione, nonché il rito da osservarsi nella loro celebrazione”.

Appunto la suprema autorità della Chiesa, come detto, ha fissato gli elementi necessari per la validità dei Sacramenti attraverso le affermazioni del Concilio di Firenze etc. riportate più sopra  e sulla base di essi dà indicazioni circa la validità dei Sacramenti di questo o quel gruppo cristiano non cattolico, come si può vedere nei documenti pubblici del Dicastero per la Dottrina della Fede.

Nel periodo in cui Ratzinger era Cardinale e Papa ci sono stati vari esami circa la validità dei Sacramenti di vari gruppi non cristiani.  Come si può vedere da tali documenti e dalla storia della Chiesa e della teologia dogmatica non occorre per la validità del Sacramento che il ministro sia in comunione con il Papa come afferma falsamente il dottor Cionci interpretando malamente la Ecclesia de Eucharistia e le affermazioni di Ratzinger. Dato che il dottor Cionci non ha una competenza riconosciuta in teologia dovrebbe appoggiarsi e citare dei grandi teologi per dare credibilità alla sua interpretazione ma non lo fa, appunto da persona non non competente in materia dice cose false.

Nei miei video ho citato su questo punto anche cosa dice s. Tommaso nella Somma Teologica(III , q. 74.78.82)  e s. Alfonso M. de Liguori nella “Theologia moralis” (l. VI, t. I, c. II) , sono affermazioni che confermano ulteriormente la dottrina che stiamo vedendo.

Invece di moltiplicare post e video raccontando cose false inventando cose inesistenti e attaccando il sottoscritto, il dott. Cionci  si prenda un serio titolo di studio nella materia di cui vuole fare l’esperto, come ho fatto io ed altri.

 Come già gli dissi in una risposta ad un suo commento, il testo di Ratzinger da lui citato non tocca la questione della dottrina circa la validità dei Sacramenti ma vuole mettere in evidenza come l’Eucaristia va celebrata in unione con la Chiesa e con il Papa per la sua piena liceità e perché possa pienamente santificare il soggetto che la celebra e la riceve. Questa è infatti la dottrina cattolica: la piena santificazione dei Sacramenti si attua su coloro che li ricevono nella piena comunione della Chiesa Cattolica e quindi con il Papa. Aggiungo che il testo di Ratzinger non è neppure un testo del sommo Magistero della Chiesa ma appunto è semplicemente un sua riflessione scritta nel 1977 come si può vedere alle pagine 127-128 del libro di J. Ratzinger “Il Dio vicino” (San Paolo 2003).

Solo un incompetente potrebbe mettere in contrasto un tale testo, una riflessione con le affermazioni di livello supremo che sono state fatte da Concili e dalla suprema autorità, come detto … la teologia dogmatica insegna appunto a riconoscere le varie affermazioni di teologi o del Magistero e a collocarle al loro giusto livello di importanza:  testo come quelli che ho citato sopra e tratti dal Denzinger sono di supremo livello in campo teologico, mentre una riflessione di un Vescovo o Cardinale è, come in questo caso, ad un livello basso.

Il dottor Cionci afferma che la s. Messa celebrata una cum Francisco è invalida e illecita perché secondo lui Papa Francesco è capo di una Chiesa scismatica perché la chiesa che Cionci ritiene la vera Chiesa non ha ancora affermato che tali Sacramenti sono validi, ma ciò è falso a diversi livelli.

1) Perché la Comunione con il Papa non è richiesta per i veri Sacramenti, come detto, infatti i Sacramenti delle Chiesa ortodosse sono validi anche se essi non sono in comunione con il Papa. Le dichiarazioni della S. Sede sulla validità dei Sacramenti si basano infatti sulla teologia dogmatica e sui testi che ho citato, come si può vedere in vari documenti della Congregazione per la Dottrina e del Dicastero per la Dottrina della Fede e come disse il s. Uffizio nel 1877 (Denzinger Hunermann “Enchiridion symbolorum …” ed. 2003 nn. 3100-3102.3126) e come ha ripetuto l’attuale Dicastero per la Dottrina della Fede nel testo citato più sopra … ma ripeto: occorre avere una minima competenza in teologia dogmatica per trattare di queste cose.

2) Perché la vera Chiesa ha come capo Francesco e quindi i suoi Sacramenti sono non solo validi ma anche leciti, Benedetto XVI celebrava e riceveva questi Sacramenti, come visto.

Qualcuno afferma che gli errori anche di livello ereticale del Papa Francesco rendono illecita la partecipazione a tali Sacramenti ma s. Tommaso affermava chiaramente già molti secoli fa che è illecita la partecipazione ai Sacramenti di coloro che sono stati condannati dalla Chiesa, Papa Francesco non ha avuto nessuna condanna dalla Chiesa quindi celebrare in unione con lui è valido e lecito.

Scismatico è don Minutella e chi , come Cionci, segue la sua dottrina e non riconosce il vero Papa che è Francesco.

Il dott. Cionci ci offre un ulteriore saggio di incompetenza quando parla di supplenza della Chiesa  “Per gli inconsapevoli, per le persone in buona fede che ritengono in coscienza Bergoglio vero papa, dovrebbe valere il principio del Supplet Ecclesia, per cui l’Eucaristia una cum papa Francisco sarebbe lecita e valida.”

Anzitutto Papa Francesco è vero Papa ma anche se non lo fosse la s. Messa celebrata con gli elementi indicati sopra è valida, come sono valide le s. Messa dei sacerdoti ortodossi, se la s. Messa non fosse valida per mancanza di uno dei quattro elementi detti la supplenza della Chiesa non ci sarebbe perché si tratta di elementi essenziali al Sacramento e la supplenza non li può cambiare, cioè non può rendere materia valida ciò che materia non è, né può rendere valida una intenzione che è di per sé invalida etc..

Insomma anche in questo articolo il dott. Cionci ha dato un saggio della sua colossale incompetenza con cui inganna la gente che non conosce la sana dottrina.

Il dott. Cionci minaccia di querelare chi afferma che lui allontana i fedeli dai Sacramenti ma è chiaro che lui stesso, indicandoli come invalidi e illeciti con ciò stesso diffonde affermazioni false che allontanano le anime dai veri Sacramenti.

Non ho nessun paura delle minacce di questo signore … come ho detto più volte deve essere lui a temere Dio perché le falsità che racconta gli attirano addosso il giusto castigo divino. La Verità ha un brutto “difetto” : alla fine trionfa e giustamente punisce chi diffonde falsità ingannando la gente e allontanandola in vario modo dalla sana dottrina e dai santi Sacramenti.

Tullio Rotondo

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