MESSA PROIBITA, IL DECRETO È ILLEGITTIMO. PERCHÈ LA CEI TACE?
15 Aprile 2020
Marco Tosatti
Carissimi Stilumcuriali, vogliamo offrirvi, ringraziando il sito dell’Osservatorio del Cardinale Van Thuan, un contributo molti importante sul tema della messa interdetta ai fedeli, e sulle regole di apertura e chiusura delle chiese. Nella incredibile confusione creata da Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri pesantemente sospettati di illegittimità costituzionale, e lesivi dei diritti fondamentali dei cittadini, lo studio dell’avvocato Cristian Gobbi getta una luce interessante, e sottolinea – una volta di più – l’incredibile passività della Conferenza Episcopale Italiana sul tema.
Inoltre dal momento che si sono registrati casi – e non pochi – di interruzioni di messe, intervento delle forze dell’ordine, multe e così via, ci sembra utile informare tutti quelli che possano essere interessati che un avvocato penalista romano, l’avvocato Edoardo Polacco, con grande generosità si offre per dare patrocinio gratuito a chi si sia trovato in difficoltà per essere incappato in questo genere di problemi. In calce all’articolo pubblichiamo i dato di contatto dell’avvocato Edoardo Polacco.
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Tavolo sul dopo-coronavirus
Sospensione delle Messe e chiusura delle chiese: perché il decreto 8 marzo è illegittimo
Avvocato Cristian Gobbi
Trieste
Premessa. La normativa emergenziale
Il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) oltre a prevedere tutta una serie di prescrizioni, prevedeva alla lettera c) la sospensione degli “eventi di carattere religioso”.
Per l’importanza che la disposizione rivesta appare utile trascrivere la fattispecie astratta, che al comma II, dell’art. 1, dispone “2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:(…) c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico”.
Ben vero, pur sulla scorta di tale, giuridicamente a-tecnica locuzione, “eventi ed ogni forma di riunione anche di carattere religioso”, si perveniva al divieto della Messa e dei riti liturgici.
Merita notare come successivamente, per il tramite del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 1 marzo 2020 (rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6”), si giungeva alla misura di cui all’articolo 2, lettera d) ovvero alla permissione all’apertura dei luoghi di culto sub condicione;.
In una parola per quelle regioni (Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) e Province previste agli allegati 2 e 3, l’apertura delle chiese era consentita soltanto qualora venisse rispettata la regola del “distanziamento sociale”.
Tale decreto risulta essere, ai fini di un esame della concatenazione normativa il tassello ulteriore e maggiormente restrittivo di tutti i provvedimenti intervenuti. E così accanto alla riproposizione della sospensione di ogni riunione avente carattere religioso giunge a perfino ad occuparsi della stessa apertura dei luoghi di culto, introducendo l’apertura degli stessi sub condicione (“d) apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro”).
Il provvedimento che verrà infra esaminato colpisce chi ne vuol esaminare la coerenza logica e sistematica laddove prevede all’art. 2, lett. b) che pur nelle regioni maggiormente colpite dal virus (Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto) “resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni (eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina n.d.r.) nonché delle sedute di allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1”.
Ed estendendo tale facoltà alla lett. c) dello stesso articolo, agli sciatori (“è consentito lo svolgimento delle attività nei comprensori sciistici a condizione”). Si arriva così al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 8 marzo che si occupa ancora una volta della materia questa volta giungendo: tanto per la regione Lombardia e per le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia a ribadire quanto già previsto per l’accesso alle chiese ma giungendo, per il tramite dell’art. 1, lett. d) al divieto dei riti liturgici, in primis, la Messa, ancorché tale misura venga dissimulata nel lemma neutrale “sospensione” (d). “Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”).Divieto che viene esteso dall’art. 2 a tutto il territorio nazionale. A fronte di tale inaspettata e, come vedremo del tutto illegittima normativa, in data 8 marzo u.s. la CEI prendeva una posizione ufficiale emettendo un Comunicato che sulla base del decreto del 8 marzo opina: “Rispetto a tale situazione, la CEI – all’interno di un rapporto di confronto e di collaborazione – in queste settimane ha fatto proprie, rilanciandole, le misure attraverso le quali il Governo è impegnato a contrastare la diffusione del “coronavirus”. Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entrato in vigore quest’oggi, sospende a livello preventivo, fino a venerdì 3 aprile, sull’intero territorio nazionale “le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri”.
L’interpretazione fornita dal Governo include rigorosamente le Sante Messe e le esequie tra le “cerimonie religiose”. Si tratta di un passaggio fortemente restrittivo, la cui accoglienza incontra sofferenze e difficoltà nei Pastori, nei sacerdoti e nei fedeli.
Benché passato quasi inosservato il Comunicato della Conferenza Episcopale Italiana, lascia perplessi e perfino increduli.
Qualsiasi persona che anche poca conoscenza possa avere del diritto sa che lo Stato italiano non può unilateralmente provvedere alla sospensione (id est divieto) delle “cerimonie religiose, ivi comprese quelle funebri”, peraltro rendendo effettivo il combinato disposto per il tramite dell’art. 4 che configura nella violazione del precetto la configurazione del comportamento di reato di cui all’art. 650 del Codice Penale (‘Inosservanza dei provvedimenti della Autorità’).
Eppure la Conferenza episcopale in alcun modo ha censurato tale contegno istituzionale e omettendo di far valere la cornice normativa che regola una così importante fattispecie (il culto pubblico) si è limitata a precisare che “l’accoglienza del Decreto è mediata unicamente dalla volontà di fare, anche in questo frangente, la propria parte per contribuire alla tutela della salute pubblica”.
Sebbene in questa sede si voglia esaminare, ex professo, il tema, non si può non rimanere indifferenti al fatto che la CEI abbia aderito alle decisioni del Governo a “tutela della salute pubblica” dimenticandosi però che la suprema lex è la salus animarum che, in tesi, dovrebbe essere proposta, garantita e difesa a qualunque costo dalla stessa.
I singoli Ordinari, poi, aderivano al decreto puntualizzando (nella maggior parte dei casi) che ciò avveniva “in ottemperanza” al decreto dimentichi di non essere funzionari dello Stato.
Illegittimità del decreto laddove prevede la sospensione del culto e la chiusura delle chiese
Perché dunque il decreto che vieta la Messa sideralmente è illegittimo?
Il provvedimento è invalido per più ragioni.
Diversi commentatori hanno ritenuto che si possa adombrare l’illegittimità appena si consideri le guarentigie costituzionali aventi ad oggetto l’esercizio del culto privato e pubblico come solennemente proclamato dall’art. 19 della Costituzione (“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”).
Altri hanno ritenuto di precipitare la specie concreta nel fuoco del combinato disposto degli articoli 19 e. 17 Cost. (“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso (…)”, poiché l’apertura dei luoghi destinati al culto ed il conseguente diritto di riunione di culto in luogo pubblico si correla e rende azionabile il diritto di professare il proprio culto.
È evidente infatti che condizionando l’esercizio dei diritti ora menzionati al consenso dell’autorità, verrebbe a questa attribuito un generico potere di veto non previsto dalla Costituzione il quale potrebbe essere esercitato fuor d’ogni normativa.
Il problema, tuttavia rimane, e rinviene proprio dall’ultimo comma dell’art. 17 laddove è previsto “Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.
Previsione questa, che innesca articolate analisi esegetiche le quali, ad alcuni, consentono di connestare la sospensione del culto (o anche la chiusura della chiese) per motivi di salute pubblica o di sicurezza.
Ciò premesso, diversamente dai commenti che sono stati fatti e che si sono concentrati sui principi costituzionali in materia, si ritiene di dover sussumere la questione nell’ambito della materia concordataria, ovvero delle norme speciali previste dall’Accordo del 18 febbraio 1984 (ratificato dalla legge 121 del 1985) e riguardanti la sola Chiesa cattolica.
L’art. 2 dell’Accordo risulta fondamentale poiché se nell’incipit riconosce alla Chiesa la piena libertà di svolgere la propria missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione, nel secondo alinea dello stesso comma precisa che la Chiesa ha il diritto, in particolare, di determinare, senza tema di coazioni, il culto pubblico: “In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica”.
Accanto a questa fondamentale garanzia vi sono poi le norme speciali riguardanti le chiese officiate (ossia dove si svolge regolarmente il culto) che rendono ancor più stringente la previsione.
La chiesa, ovvero l’edificio cultuale, costituisce un bene immobile a cui il diritto concordatario fa corrispondere una disciplina articolata e puntuale, conscio dell’importanza dello stesso quale “bene strumentale” della Chiesa per la realizzazione del proprio fine spirituale.
Nelle chiese aperte al pubblico (ancorché esse possano essere di proprietà statale) i fedeli, durante l’orario di apertura, possono accedere in qualsiasi momento senza dover dimostrare ad alcuno un titolo di permissione.
L’Accordo del 18 febbraio 1984 (legge 121 del 1985), dispone all’art. 7, V co., che gli edifici aperti al culto continuano ad essere soggetti al regime vigente, ossia all’art. 5 dello stesso Accordo letto in uno con l’art. 2 (che detta disposizione consimili a quelle già previste dagli art. 9 e 10 del Concordato del 1929), e all’art. 831, II co., c.c.
L’art. 5 dell’Accordo (in senso più generale l’art. 831 c.c ) laddove prevede che l’occupazione, la requisizione, l’espropriazione, la demolizione possano avvenire soltanto previo accordo con l’autorità ecclesiastica riconosce un fondamentale principio ossia quello per cui gli atti straordinari che importano effetti ablativi anche temporanei alla chiesa e all’esercizio del culto possono essere deliberati previo accordo con l’autorità (ovvero ai sensi del Diritto canonico con l’Ordinario del luogo).
La questione merita un maggior vaglio.
La norma pattizia fa evidentemente riferimento a istituti, e categorie prettamente pubblicistici: requisizione, occupazione, e demolizione sono istituti esclusivi dello jus publicum, attraverso i quali tipicamente l’autorità pubblica sopprime o comprime, in via provvisoria o definitiva, totale o parziale, facoltà, diritti, o legittime aspettative dei titolari, le cui posizioni soggettive sono destinate a soccombere dinanzi alle esigenze superiori del bene pubblico, perseguite ed espresse attraverso il potere autoritativo.
Per questo motivo è corretto affermare che, in sostanza la natura della fonte pattizia (l’art. 5), cui sarebbe tipicamente affidata nel nostro sistema giuridico la regolamentazione dei rispettivi ambiti di potere e giurisdizione degli Stati contraenti, consente di essere applicata a quelle ulteriori fattispecie in cui lo Stato procede per prerogative proprie ovvero in rapporti in cui lo stesso si atteggia quale soggetto pubblico facendo uso dei relativi poteri autoritativi.
La garanzia concordataria che discende dal combinato disposto degli articoli 2 e 5 dell’Accordo 18 febbraio 1984 è tale che perfino laddove vi siano superiori ed immantinenti esigenze di realizzazione del bene pubblico esse non possono in alcun modo realizzate se non previo accordo con l’autorità ecclesiastica.
La (effettiva) destinazione al culto delle chiese – così come costituisce il punto di forza di una disciplina fortemente limitativa dei contenuti del diritto di proprietà – risulta capace, quindi, di sottrarre tali edifici alla soggezione dei rilevanti poteri autoritativi dello Stato.
In tal senso, appare proficua la considerazione per cui la norma più che rafforzare la protezione del “sentimento religioso” dei credenti, cui sono rivolte altre disposizioni del nostro sistema penale, è teleologicamente diretta a garantire il normale utilizzo cui sono destinati gli edifici sacri così che in alcun modo i fedeli cattolici possano essere privati del culto pubblico e della propria libertà religiosa e la Chiesa deprivata dei propri fini.
Ne consegue che i provvedimenti di sospensione della Messa come di chiusura delle chiese devono ritenersi illegittimi per violazione degli articoli 2 e 5 dell’Accordo, che, peraltro risultano muniti dalla garanzia di cui all’art. 10 della Carta fondamentale che ha costituzionalizzato il principio pacta sunt servanda e che ha quindi posto sotto la sua efficacia gli accordi internazionali resi esecutivi nell’ordinamento italiano.
Avv. Cristian Gobbi
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Tag: avvocato, coronavirus, covid 19, messa proibita, polacco
Categoria: Generale
Il card. Litta definiva i Gesuiti ribelli, eretici e scismatici. Il Generale degli Agostiniani il Pade Vasquez imploro’ Clemente XIV di sopprimere la compagnia di Gesù pro bono Ecclesiale et animarum.
Il decreto per prohibire la Messa ai fedeli non viene dallo Stato Itlaiano, viene dal antipapa al Vaticano… aprite gli occhi!
lupi travestiti da agnello.
covid-19 ,per Roma ,è stato un grande cavallo di Troia per provare a protestantizzare la CHIESA CATTOLICA.
Dico provare,perchè la Chiesa Cattolica è la Sposa di Cristo ,loro niente possono. Dal martirio rosso o bianco risorgerà per Volontà Divina…Se ne facciano una ragione Bergoglio e i suoi principi…”paglia che brucia”.
“La Messa proibita” Titolo quanto mai significativo, parla da sé! Sembra un brutto incubo, dal quale prima o poi ci si sveglierà. Ed invece, no, è tutto vero.
Certamente è il Signore che sta permettendo tutto ciò, poiché “non si muove foglia che Dio non voglia”, ma nello stesso tempo Egli è profondamente deluso dalle risposte pavide e superficiali che la Chiesa, nei suoi vertici, sta offrendo al Popolo cristiano, come anche è deluso di tutti quei cristiani che con tanta facilità si sono sottomessi a palesi ingiustizie. Il Signore ci sta “ammonendo” affinché con fede ritorniamo a Lui?
https://spuntidiriflessione220069297.wordpress.com/2020/04/15/popolo-mio-ti-voglio-ammonire/
È per questo che, anche se non lo ammettono, gli atei disprezzano la Chiesa attuale, per la viltà che la permea; ed è per questo che gli atei, anche se non lo ammettono, rimpiangono gli antichi avversari: i veri cattolici. Non può esserci alcuna pietas per il nemico che si arrende senza neanche combattere, o che addirittura vuole figurare nel novero dei suoi avversari.
O.T. e Trump sarebbe il cattivo?
https://www.lanuovabq.it/it/perche-trump-non-regala-piu-soldi-dei-contribuenti-alloms
Parla un vescovo. Servirà?
https://lanuovabq.it/it/dercole-appello-alla-cei-i-fedeli-vogliono-la-messa
forse a mons. Giovanni D’Ercole, vescovo di Ascoli Piceno, manca questo:
https://www.cronachepicene.it/2019/01/02/capodanno-per-tutti-in-chiesa-e-polemica-sui-social-ma-ascoli-si-conferma-citta-solidale/88909/
Nel caos totale è scomparsa la netta distinzione fra sacro e profano; anzi è quasi scomparsa la traccia del sacro. E … si parla… a più voci,secondo l’ispirazione… opportunisticamente, confidando sulla dimenticanza di fatti e antefatti per sopraggiunte preoccupazioni di varia natura.
La CEI, la CEI, e ancora la CEI, come se la CEI avesse la facoltà e il potere di decidere autonomamente se sospendere le S. Messe e le funzioni religiose comprese le Esequie funebri o il Viatico ai moribondi in caso emergenza solo perché lo dispone un governo qualsiasi. Se non abbiamo ancora afferrato che nessuno in questa chiesa (che sarebbe meglio definire Anti-Chiesa) può permettersi od osare di muovere un dito senza che Bergoglio lo permetta o peggio a sua insaputa, vuol dire non aver ancora capito fino a che grado di degenerazione essa sia arrivata. E nell’ipotesi migliore che siamo ad un livello di ingenuità gravemente colpevole. Ma davvero c’è qualcuno che crede che Bassetti e tutta la sua struttura abbiano deciso loro autonomamente? E che la parola di Bergoglio non sia stata l’ultima parola anche se più di qualche Vescovo, in cuor suo tirato per i capelli dalla propria coscienza avesse espresso un parere contrario? Teniamo presente che al di là del loro comportamento servile (che spacciano come dovere di obbedienza e fedeltà) in molti Vescovi la voce della coscienza ancora agisce e li induce a ragionare, anche se poi, alla fine, sono indotti al silenzio oppure a soccombere, ben consci di cosa voglia dire mettersi in qualche modo contro l’Innominabile. E credo che molti di loro sappiano bene che il Trattato fra lo Stato Italiano e la Santa Sede garantisce piena sovranità alla Chiesa in materia di culto religioso, come ha ben spiegato l’Avv. to Gobbi. Insomma, alla fine del discorso giungiamo sempre al punto di partenza e cioè alla gravissima anomalia che affligge la sommità della Chiesa generata dal vulnus delle non-dimissioni del Santo Padre Benedetto XVI e dal successivo Conclave fatto unicamente per legittimare un pontificato illegittimo nella convinzione che tutto si sarebbe sistemato davanti al fatto compiuto. Da sette anni è tutto fuori dalla Grazia di Dio, e le cose non fanno che peggiorare con il mondo sballottato nel terrore del Coronavirus e della guerra guerreggiata combattuta con armi diverse e molte anime nella confusione e nell’indifferentismo simil-ateo che vivono come se Dio non esistesse, oltre che rifiutandolo volutamente. Pare che la natura stessa, così come ordinata da Dio, oppressa dal peccato umano si ribelli contro l’uomo e la sua apostasia sempre più galoppante.
Peccato che nel resto d’europa facciano invece diversamente!
Giuseppe Conte -Avvenire- CEI – Nuovo Ordine Mondiale.
https://www.lanuovabq.it/it/la-cei-conte-e-il-nuovo-ordine-mondiale
E se fosse Dio stesso che ci avverte che la Santa Messa celebrata in unione con Bergoglio Lui non si manifesta?
Chieti processione venerdi santo: a Gesù crocifisso si staccano entrambi le mani dalla croce. Vescovo amico di Bergoglio
C’è da dire forse che i DPCM statuiscono norme riduttive di libertà e prerogative sancite costituzionalmente in modo assolutamente unilaterale. Un eventuale accordo e una pur possibile adesione dell’autorità ecclesiastica a quanto statuito dal Governo avrebbero dovuto essere almeno citati nei provvedimenti assunti, cosa che non risulta.L’autorità ecclesiastica avrebbe potuto aderire – come ha fatto la CEI – in modo unilaterale (è stata consultata o ha semplicemente e passivamente recepito quanto stabilito dai provvedimenti governativi?), ma la CEI ha titolo per assumere una tale decisione?L’autorità ecclesiastica competente non è la Santa Sede, firmataria dei Patti Lateranensi e successive modifiche?Il primate d’Italia non è il Papa, tanto che il suo facente funzioni per Roma si chiama “Vicario”?Il presidente del Consiglio ha reso visita al Papa, ma non risulta che ci sia stato un atto scritto con cui si concorda o ratifica quanto stabilito a limitazione grave della libertà religiosa.E non credo si possa far passare una visita di cortesia come atto sufficiente per una tale limitazione. Suvvia, qualcosa di scritto ci stava. È anche vero che qualcuno disse che “i trattati sono pezzi di carta”, ma qui mi sembra troppo.Questo (e certamente molto altro) dal punto di vista grezzamente giuridico.Del merito poi neanche vale la pena parlarne. Si può andare al supermercato, dal tabaccaio, dal giornalaio, in farmacia (e – con rispetto parlando – a far fare i bisogni al cane) e non si può andare in chiesa? Ovviamente con le medesime precauzioni, ci mancherebbe! No! Vabbè, sì, ci puoi andare, ma solo se sei in transito per attività ben più importanti: comprare il giornale, le sigarette, ecc. ecc.Questa fregola di vietare un’intera e specifica categoria di atti, quelli religiosi – ovviamente ritenuti superflui ed equiparati ad eventi sportivi, ludici e non so cos’altro – è stata per niente sospetta; sembra più che chiara. Infatti è una contraddizioni in termini, per di più interna agli stessi decreti. Prima si vieta la categoria di atti in sé, poi si dice che si può andare in chiesa rispettando norme di sicurezza e distanze. Ma allora: se la gente va in chiesa e sta a un metro di distanza (come al supermercato) ci può andare; se fa la stessa cosa in una Messa o altra celebrazione organizzata questo non vale più. Un tempo i redattori degli atti del governo avevano un po’ più di cultura giuridica nello scrivere: non affermavano e negavano la medesima cosa nel medesimo atto. Bah, ma c’è l’emergenza! Che anche i cervelli ne stiano risentendo?In cauda … il clero. Si può solo pregare. Lo dice anche la Madonna a Medjugorie: “Pregate per i pastori”; e (per decoro forse) non aggiunge altro. Ma si sa: è degna Madre di tanto Figlio!Noi pure; per questo chiediamo ai sacerdoti che hanno rifiutato i sacramenti (eucaristia e penitenza) ai fedeli che li chiedevano: in base a quale ordine del Vescovo o del Governo lo hanno fatto? Se provassero a spiegarcelo potrebbero accorgersi del corto-circuito mentale di cui sono stati vittime. Come mi insegnò tempo fa un amico, io domando: “Dove sta scritto?!?” ovvero “Dove credono di averlo letto?!”Preghiamo per i nostri pastori.
Un (cane del) Pastore
Che ci possa avere diversità di vedute sulla chiusura momentanea delle chiese, ci sta. Ma è la chiusura incondizionata a tempo indeterminato, senza tenere in alcun con conto le esigenze dei cattolici, infastidisce.
Per molti questa chiusura senza se e senza ma dimostra l’odio dei laicisti verso la Chiesa, e probabilmente hanno ragione, e comunque dimostra che in questa società si privilegia la vita del corpo a quella dell’anima.
Ma tutta la storia del covid 19 dimostra il materialismo del mondo liberista.
Sia che si voglia vedere il covid 19 come una scusa per eliminare molti anziani malati, che sono costosissimi per gli stati, sia che si veda il covid come un virus pericoloso da combattere anche a costo di misure irrazionali, come il distruggere l’economia mondale, che provocherebbe il dilagare della povertà che, alla fine, condurrebbe tanta gente a non curarsi più e perciò a morte precoce, provocando molte più vittime per povertà che per coronavirus.
Nel primo caso la vita non conterebbe nulla, nel secondo caso la vita conterebbe, ma solo quella del corpo, anzi del proprio corpo, per cui si è disposti a ogni genere di misura.
Due espressioni di puro materialismo.
L’accordo tra il Vaticano e la Cina, il Paese meno popolato e quello più popolato, il più “spirituale” e il più materialista, dimostra che non è stata la Cina a cristianizzarsi, ma la Chiesa (cioè i Pastori della Chiesa) a cinesizzarsi.
Lo stato decide, la Chiesa DEVE ubbidire. Sui Vescovi in Cina sulla chiusura delle Chiese in Italia.
Qualcuno obietterà: ma sui Vescovi cinesi il governo cinese ha solo il diritto di veto. Obiezione respinta: se il governo può mettere il veto sui Vescovi, ne consegue che può essere nominato solo un vescovo comunista e filo governativo, il che equivale a imporre un proprio Vescovo.
Quello che impressione del Decreto statale che chiudeva le chiese, più ancora delle drastiche decisioni, è stata l’immediatezza della decisione, presa senza tentennamenti, come fosse tutto naturale e soprattutto senza, non dico consultarsi, ma almeno avvertire la Chiesa.
Queste sono state le mie sensazioni.
E colpisce il silenzio assoluto della Chiesa, senza nessuna convincente spiegazione, quasi che i Pastori considerino naturale che la Chiesa si deve sempre adeguare allo stato.
Una volta era lo stato ad essere tenuto a promulgare leggi che non contrastassero con la legge morale e con la quelle della Chiesa, oggi pare che è la Chiesa che è tenuta a cambiare le sue leggi e perfino quelle di Dio!
Lo dico senza entrare nel merito se certe decisioni fossero utili o meno, anche se penso che, con le dovute precauzioni, come si può entrare in una farmacia, lo si può fare anche in una chiesa.
L’abominio della desolazione nel Tempio. Le sibille bergogliane han comunicato che il papa trascorrerà da solo il suo compleanno, forse è un bene. “Tengon ambe le chiavi” dell’armadio dei Borgia con. l’acquetta di Perugia
La messa è proibita ma anche fare opposizione è proibito e va stroncato.
https://www.ilgiornale.it/news/politica/salvini-4-luglio-si-apre-processo-sulla-gregoretti-1854369.html?update=1
Report (@reportrai3) ha twittato: #Report lunedì 21.20 @RaiTre
✔ Chi finanzia le frange estreme del sovranismo e dei movimenti contro Papa Francesco?
✔ Chi sta gestendo l’emergenza Covid-19 in Piemonte? https://t.co/QsC8uqlr24 https://twitter.com/reportrai3/status/1250325484975599616?s=20
https://twitter.com/reportrai3/status/1250325484975599616?s=20
A proposito di REPORT e di chi finanzia i movimenti anti PAPA FRANCESCO.
O.T. La deriva ” fake news ” ovvero menzogne come fossero verità sulla Rai . Ecco la seconda puntata dopo la prima puntata (falsa firma TRASVERSALE opposizione e maggioranza per salvare i clandestini dispersi in mare in acque libiche). Presentazione pochi minuti fa della prossima puntata di REPORT su Rai 3 . Il presentatore: ” nella puntata parleremo di chi finanzia ( in Italia) i movimenti sovranisti E LE FRANGE ANTI PAPA FRANCESCO). Non sanno più cosa inventarsi contro coloro che difendono l’italia e la Chiesa. Non si sa se piangere o ridere o entrambe le cose.
Poiché i vari Appelli, segnalazioni su organi di stampa e quant’altro, non hanno sortito il risultato sperato, e poiché temo che anche l’avvio di un’azione legale individuale contro un’istituzione, la CEI, risulti inefficace, azzardo una domanda.
Non potrebbe lo stesso Osservatorio Internazionale del Cardinale Van Thuan avanzare un’istanza alla Corte Costituzionale? Pur mettendo in conto tempi di attesa piuttosto lunghi, penso che almeno una mossa del genere non resterebbe senza risposta.
No. L’unico modo per fare valere le teorie di questi avvocati è farsi sanzionare individualmente e poi, difendendosi contro la sanzione, chiedere la disapplicazione del provvedimento governativo o sollevare questione di illegittimità costituzionale della norma primaria che lo giustifica.
Se però va male ti ritrovi vol megamultone da pagare e forse la fedina penale sporca.
La CEI tace perchè è connivente con lo Stato Italiano, sperando di riceverne benefici finanziari. La fede, la chiesa (deliberatamente con la c minuscola indicando i membri di essa non la Sposa di Cristo) l’ha persa ormai da tempo e non potendo e volendo contare sul suo Signore, deve appoggiarsi allo stato che la tiene al guinzaglio.
La CEI è dunque il cagnolino del governo e fra un ‘arf’ e un ‘bau’ implora un sudicio e povero croccantino da sgranocchiare. Ed era destinata alla regalità di sposa del Re!
Mamma mia: non vorrei essere loro quando si presenteranno al giudizio di Dio!
A.M
Personalmente ringrazio non solo l’avv. Edoardo Polacco, ma anche tutto lo staff che ha consentito di divulgare questa importantissima notizia.
L a CEI tace ? Purtroppo non è la prima volta che in situazioni di simili La Conferenza Episcopale Italiana tradisce gravemente le attese dei fedeli….aveva ben ragione il Beato Card. Fulton Sheen quando disse : ” Chi salverà la Chiesa? Voi laici !”
non è la messa ad esser proibita , è l’Eucarestia – La transustansazione li preoccupa ….
Guarda che le transustanziazioni avvengono comunque. Ma che sta a dì?
la CEI tace perchè è la CEI ad essere illegittima Infatti da quando c’è Bassetti presidente ( ma già con Galantino) , CEI significa Conferenza Episcopale Illegittima .
Vorrei proporvi la lettura di un articolo molto interessante : Chiese chiuse e niente Messa, questo non viene da Dio, ma dal Diavolo
https://ilbenevincera.wordpress.com/2020/04/13/chiese-chiuse-e-niente-messa-questo-non-e-di-dio-questo-e-del-diavolo-le-chiare-parole-di-marija-Pavlovic/